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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3080/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: 1) violazione delle prerogative difensive per mancata comunicazione delle conclusioni scritte della parte pubblica (che risultavano però materialmente prive di contenuto); 2) pretermissione del concordato ex art. 599-bis c.p.p. proposto da un precedente difensore, poi rinunciante, senza procura speciale e senza che il ricorrente avesse aderito; 3) vizio di motivazione e violazione di legge nella ritenuta aggravante della ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, contestata sul versante soggettivo in ragione del ruolo e delle modalità del trasporto; 4) contestazione del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e dell'entità della pena, lamentando mancata prevalenza delle attenuanti generiche e insufficiente motivazione per il discostamento dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione e 40.000 euro di multa per detenzione di kg 10,624 di cocaina occulta nell'autovettura. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che le conclusioni della Procura non furono comunicate ma risultavano prive di contenuto (foglio in bianco), per cui non è dimostrato alcun concreto pregiudizio difensivo. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile il concordato proposto dal difensore rinunziante perché privo della procura speciale e non ratificato dall'imputato: la proposta non era riferibile al ricorrente e doveva considerarsi come non avvenuta. Sul terzo motivo ha confermato l'applicabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, fondandola sul peso della sostanza, sull'uso del mezzo di proprietà del ricorrente e sulle modifiche al veicolo finalizzate a occultare la droga; non emergono elementi idonei a provare che il ricorrente fosse un mero trasportatore inconsapevole. Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto adeguata la bilanciatura delle circostanze e sufficiente la motivazione per il discostamento dal minimo edittale. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 1

    Norma che punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la condotta contestata (detenzione di 10,624 kg di cocaina) è stata ritenuta integrativa del reato previsto da questa disposizione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 comma 2

    Prevede l'aggravante per l'ingente quantità di droga; la Corte ha interpretato l'aggravante come applicabile non solo in base al peso, ma anche in presenza di elementi oggettivi che rendono poco credibile la posizione di trasportatore inconsapevole (proprietà del veicolo e modifiche per occultamento).

  • codice di procedura penale, art. 599-bis

    Disciplina il procedimento per il giudizio abbreviato 'cartolare' e i possibili concordati tra parti; la Corte ha ritenuto che una proposta di concordato formulata senza procura speciale e senza adesione dell'imputato non sia opponibile e non vincoli il giudice.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione di atti della pubblica accusa non comporta automaticamente la nullità o la riforma della sentenza: è necessario che la parte che denuncia la lesione dimostri il concreto pregiudizio alla difesa; atti privi di contenuto concreto non integrano di per sé un danno.
  • Una proposta di concordato o qualsiasi atto negoziale posto in essere da un difensore richiede la valida procura speciale o l'effettiva adesione dell'imputato per essere efficace; una proposta avanzata da un difensore poi rinunziante, senza procura e senza ratifica, può essere considerata come mai intervenuta.
  • L'aggravante per ingente quantità può essere valutata non solo sul dato ponderale, ma anche su elementi oggettivi che rendono implausibile l'ipotesi di trasporto inconsapevole (es. proprietà del veicolo, modifiche per occultare la sostanza); spetta alla difesa fornire elementi contrari per convincere il giudice del ruolo marginale dell'imputato.
  • Nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti il giudice di merito ha ampia discrezionalità: il ricorrente deve indicare elementi concreti e non generici per dimostrare vizio logico o insufficienza della motivazione; il discostamento dal minimo edittale è legittimo se adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del fatto.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la sindacabilità si concentra su errori di diritto e vizi di motivazione manifesti; assenza di elementi nuovi o di specifici profili di illogicità rende probabile il rigetto del ricorso.

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