Cassazione Civile, Sentenza n. 12638/2020 del 25/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Nel marzo 2008 due condomini hanno impugnato la deliberazione assembleare del 13 marzo 2008, relativa al punto 8 dell’ordine del giorno, che autorizzava l’incasso, secondo la prassi condominiale, di una rata di acconto per la gestione successiva. La deliberazione approvava il consuntivo della gestione 1 ottobre 2006-30 settembre 2007 e il preventivo della gestione 1 ottobre 2007-30 settembre 2008; l’acconto richiesto era pari a una rata del preventivo approvato e l’importo complessivo contestato era di Euro 31.353,12. I condomini ne chiedevano la nullità o l’annullabilità, sostenendo che fosse stata approvata una spesa ultrannuale e che l’acconto per la gestione successiva fosse stato deliberato prima dell’approvazione del relativo consuntivo, in violazione della dimensione annuale della gestione e dei criteri legali di ripartizione delle spese. Deducevano inoltre che la deliberazione non prevedesse una riserva di conguaglio, che il regolamento condominiale riferisse il preventivo all’anno di gestione e non all’anno solare e che una deroga ai criteri legali di riparto richiedesse l’unanimità. Con un quinto motivo contestavano la liquidazione, in Euro 8.000, delle spese del giudizio di appello, lamentando difetto di motivazione, mancata distinzione delle voci e sproporzione rispetto alla sorte capitale. Il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda con sentenza del 6 aprile 2011; la Corte d’appello di Milano aveva rigettato il gravame con sentenza depositata il 5 gennaio 2015, condannando gli appellanti alle spese. In cassazione i primi quattro motivi investivano l’interpretazione e la validità della deliberazione e la ripartizione dell’acconto; il quinto riguardava la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto congiuntamente i primi quattro motivi: la deliberazione, correttamente interpretata, non approvava una previsione pluriennale di spesa né vincolava i condomini a una contribuzione oltre l’annualità, ma istituiva un fondo cassa per far fronte a oneri futuri, limitatamente all’annualità immediatamente successiva. L’acconto era ripartito secondo i valori millesimali e il contenuto della deliberazione, che teneva conto della rata già versata detraendola dalle somme dovute, attestava la previsione del successivo conguaglio. La Corte ha quindi ritenuto legittima la deliberazione e ha escluso la violazione del principio di annualità della gestione e dei criteri di ripartizione. Ha rigettato anche il quinto motivo: il limite delle spese rispetto alla sorte capitale invocato dai ricorrenti non era applicabile alla controversia; inoltre, mancava l’indicazione della quota individuale contestata, necessaria per individuare lo scaglione tariffario, e la censura sull’eccessività della liquidazione era generica, non avendo dedotto il superamento dei massimi o il mancato rispetto dei minimi. La Corte ha condannato i ricorrenti a rifondere al condominio le spese di cassazione, liquidate in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, e ha dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1123 c.c.
La legittimità di tale deliberazione, ove accompagnata, come nel caso in esame, dalla previsione di un riparto dell’anticipazione secondo i valori millesimali
Le anticipazioni condominiali devono essere ripartite secondo i valori millesimali, salvo diversa convenzione adottata all’unanimità; la deliberazione scrutinata è stata ritenuta legittima perché prevedeva tale criterio.
art. 1129 c.c.
il disposto dell’art. 1129 c.c. (nomina annuale dell’amministratore), art. 1135 c.c., n. 2 (preventivo annuale di spesa), art. 1135 c.c., n. 3 (rendiconto annuale delle spese e delle entrate), configura una dimensione annuale della gestione condominiale, sicchè è nulla la deliberazione condominiale che, nell’assenza di un’unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l’obbligo della contribuzione
La gestione condominiale ha dimensione annuale: è nulla la deliberazione che, senza unanime determinazione, vincoli i condomini a una previsione pluriennale di spese e alla relativa contribuzione. Non è però pluriennale una deliberazione che istituisce un fondo cassa per l’annualità immediatamente successiva.
art. 1135, comma 1, n. 2, c.c.
il disposto dell’art. 1129 c.c. (nomina annuale dell’amministratore), art. 1135 c.c., n. 2 (preventivo annuale di spesa), art. 1135 c.c., n. 3 (rendiconto annuale delle spese e delle entrate), configura una dimensione annuale della gestione condominiale, sicchè è nulla la deliberazione condominiale che, nell’assenza di un’unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l’obbligo della contribuzione
Il preventivo annuale concorre a definire la dimensione annuale della gestione condominiale. La regola non impedisce la costituzione di un fondo cassa destinato a spese future, purché non si traduca in una previsione pluriennale di spesa e contribuzione.
art. 1135, comma 1, n. 3, c.c.
il disposto dell’art. 1129 c.c. (nomina annuale dell’amministratore), art. 1135 c.c., n. 2 (preventivo annuale di spesa), art. 1135 c.c., n. 3 (rendiconto annuale delle spese e delle entrate), configura una dimensione annuale della gestione condominiale, sicchè è nulla la deliberazione condominiale che, nell’assenza di un’unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l’obbligo della contribuzione
Il rendiconto annuale delle spese e delle entrate contribuisce al principio di annualità della gestione; tale principio non esclude, di per sé, la creazione di un fondo cassa per spese future.
art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.
il quale, per l’ipotesi di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, prevede che la Delib. debba anche costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
La previsione del fondo speciale per lavori straordinari e innovazioni conferma la compatibilità, in linea generale, di fondi condominiali destinati a spese future con il principio della tendenziale annualità delle previsioni di spesa.
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese di lite è stata operata dando piana applicazione al principio di soccombenza (il che esclude la dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c.)
La condanna alle spese è regolata dal principio di soccombenza; nel caso concreto la statuizione di appello non violava tale criterio.
art. 91, ultimo comma, c.p.c.
il principio, pur invocato in motivo, secondo cui l’importo delle spese di lite liquidate non può superare il quantum della condanna a titolo di sortacapitale, atteso che trattasi di regola operante a norma dell’art. 91 c.p.c., u.c., introdotto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, lett. b), conv. nella L. 17 febbraio 2012, n. 10, solo nelle cause previste dall’art. 82 c.p.c., comma 1
Il limite per cui le spese liquidate non possono superare il valore della condanna a titolo di capitale opera soltanto nelle cause previste dall’art. 82, primo comma, c.p.c.; non è applicabile, per tale ragione, alla controversia in esame.
art. 82, comma 1, c.p.c.
trattasi di regola operante a norma dell’art. 91 c.p.c., u.c., introdotto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, lett. b), conv. nella L. 17 febbraio 2012, n. 10, solo nelle cause previste dall’art. 82 c.p.c., comma 1
Il limite alla liquidazione delle spese rispetto alla sorte capitale è circoscritto alle cause indicate dall’art. 82, primo comma, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrendone i presupposti, va dichiarato l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- È nulla la deliberazione condominiale che, senza unanime determinazione, vincoli i condomini a una previsione pluriennale di spese e alla relativa contribuzione; non integra una previsione pluriennale la costituzione di un fondo cassa destinato a far fronte a oneri dell’annualità immediatamente successiva.
- In attesa dell’approvazione del bilancio preventivo, l’assemblea può autorizzare l’amministratore a richiedere pagamenti provvisori, con riserva di conguaglio sulla base del bilancio approvato e nel rispetto dei valori millesimali.
- La creazione di un fondo condominiale per spese future è compatibile con la tendenziale annualità della gestione, se l’anticipazione è ripartita secondo i valori millesimali e non determina un vincolo di contribuzione pluriennale.
- Nell’impugnazione di una deliberazione relativa a spese condominiali, la competenza per valore e lo scaglione tariffario per la liquidazione delle spese si individuano considerando l’importo contestato riferibile alla singola obbligazione del condomino impugnante, non l’intero ammontare del riparto.
- La censura sull’eccessività delle spese processuali liquidate richiede di indicare gli elementi necessari a individuare lo scaglione applicabile e di dedurre il superamento dei massimi o il mancato rispetto dei minimi tariffari; una contestazione generica è inammissibile.
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