Cassazione Penale, Sentenza n. 16024/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con sei motivi: (1) invaldità delle intercettazioni per carenza motivazionale dei decreti autorizzativi; (2) mancata correlazione fra accusa (ruolo di intermediario) e sentenza (ruolo di diretto finanziatore); (3) e (4) vizio per non avere escusso la persona offesa con le garanzie dell'indagato, essendo essa assimilabile a intermediaria; (5) vizio di motivazione e errore sul punto della prescrizione e sulla valutazione complessiva della prova per le condotte di usura (in particolare la terza erogazione); (6) errore nella qualificazione del capo B come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni e conseguente vizio probatorio circa la riferibilità di un pagamento di €5.000 alla terza o quarta erogazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato: ha respinto i primi quattro motivi (inammissibili o manifestamente infondati), ha parzialmente accolto il quinto motivo ritenendo prescritta la condotta di usura relativa alla terza erogazione (calcolo del dies a quo dal 1° agosto 2007 e applicazione del principio favor rei) e ha accolto il sesto motivo ritenendo che il fatto contestato al capo B fosse diversamente qualificabile come esercizio di un diritto legittimo, con conseguente prescrizione anche di tale reato; in conseguenza di ciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cruciani Lucio per il reato di usura (capo A) e per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (capo B) perché estinti per prescrizione, ha revocato la condanna al risarcimento di €5.000 a favore della parte civile Vetturini Giampiero relativa al capo B così diversamente qualificato, ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso e ha confermato le statuizioni civili a favore di Vetturini per €1.200 in relazione al reato di usura.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
norma procedurale relativa alla richiesta e svolgimento della discussione orale in presenza in sede di Cassazione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive proroghe
norme legislative emergenziali che disciplinano la facoltà di discutere oralmente in presenza (richiamate per la richiesta di discussione)
art. 500 cod. proc. pen.
richiama il principio secondo cui il giudice deve tener conto degli esiti delle contestazioni dibattimentali e integrare la motivazione con l'analisi delle contraddizioni emerse in dibattimento
art. 578 cod. proc. pen.
disciplina l'effetto della prescrizione sulla vicenda penale e la sua incidenza sulle statuizioni civili connesse; utilizzata per spiegare che la prescrizione penale non sempre annulla automaticamente tutti gli effetti civili, ma può incidere sul risarcimento quando la prescrizione è intervenuta prima della sentenza di primo grado
art. 393 cod. pen.
norma richiamata in relazione all'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (riqualificazione del fatto contestato al capo B)
Massime di principio
- L'inutilizzabilità di intercettazioni per vizi dei decreti deve essere dedotta con precisione: il ricorrente deve indicare gli atti specificamente viziati e dimostrare l'incidenza decisiva sull'impianto probatorio, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La modifica sostanziale dell'addebito (da intermediario a diretto autore dell'erogazione) non viola il diritto di difesa se il ricorrente ha riconosciuto in dibattimento fatti equivalenti e ha avuto piena possibilità di difendersi.
- Per far nascere l'obbligo di escussione della persona offesa come potenziale indagato occorrono elementi che dimostrino che essa fosse effettivamente destinataria di accuse rilevanti; mera ipotesi difensiva senza riscontri non basta.
- Il dies a quo della prescrizione, quando il capo di imputazione indica un mese generico (es. "agosto 2007"), deve farsi decorrere dal primo giorno del mese per effetto del principio favor rei, salvo elementi certi che consentano di fissare data successiva.
- Se la ricostruzione giudiziale non consente di attribuire in modo certo un pagamento a una specifica fattispecie contestata, va adottata la qualificazione più favorevole all'imputato; ciò può determinare la prescrizione del reato e la revoca delle correlate pretese civili mature per prescrizione.
- La prescrizione del reato può comportare l'annullamento della condanna penale e l'eliminazione di alcune conseguenze civili (risarcimenti) quando la prescrizione sia efficacemente dimostrata e maturata in epoca rilevante rispetto ai provvedimenti impugnati.
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