Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15622/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 704/2025, pubblicata in data 8 maggio 2025, emessa dal Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 2932/2024.

Giustizia amministrativa202512283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato relativo all'erogazione di buoni per la formazione e l'aggiornamento professionale del docente, per complessivi euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 704/2025 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, pubblicata l'8 maggio 2025, che le aveva riconosciuto il diritto ai buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale riferiti agli anni scolastici indicati in quella decisione, per un importo complessivo di euro 1.500,00, condannando il Ministero all'erogazione mediante le modalità previste dall'art. 5 del D.P.C.M. 23 settembre 2015. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto l'attivazione della carta elettronica spettante, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza svolgere contestazioni specifiche.

La decisione

Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza: la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e gli altri presupposti dell'actio iudicati; inoltre, in assenza di contestazioni dell'Amministrazione, risulta che la sentenza non è stata eseguita. Il Ministero è quindi condannato ad attivare in favore della docente la carta elettronica per l'importo riconosciuto dal giudicato, se non vi abbia già provveduto anche parzialmente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. In caso di persistente inottemperanza, previa richiesta della ricorrente, provvederà nei successivi sessanta giorni il commissario ad acta individuato nel direttore generale competente, senza compenso e con facoltà di delega. È respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., perché il ritardo maturato non è ritenuto sufficiente a giustificarla. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante - anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata e dell’attestazione di conformità all’originale - l’esistenza dei presupposti richiesti per l’actio iudicati, ex artt. 112 e ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è accoglibile quando siano documentati il titolo passato in giudicato e i presupposti dell'actio iudicati; nel caso concreto, la documentazione e l'assenza di contestazioni hanno consentito di accertare la persistente inesecuzione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta fissazione di astreinte ritiene il Collegio che il ritardo maturato dall’Amministrazione non sia tale da giustificare la condanna della stessa ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a..

    La penalità di mora non è automatica per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato: il giudice può negarla quando, considerate le circostanze, il ritardo non giustifichi la condanna.

  • art. 5 D.P.C.M. 23 settembre 2015

    Il Tribunale di Velletri – in accoglimento della domanda n. R.G. 2932/2024 – ha dichiarato “il diritto della parte ricorrente a ottenere l’erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli aa.ss. indicati in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 1.500,00” ed ha conseguentemente condannato il Ministero intimato “a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall’art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015”.

    Il giudicato azionato imponeva l'erogazione dei buoni di spesa per euro 1.500,00 secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.C.M. 23 settembre 2015; in sede di ottemperanza il TAR ha ordinato l'attivazione della carta elettronica spettante.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ottemperanza, il ricorrente deve documentare l'esistenza del titolo passato in giudicato e i presupposti dell'actio iudicati; quando l'Amministrazione non contesti le evidenze documentali e l'inesecuzione risulti accertata, il giudice ordina l'adempimento del comando giudiziale.
  • In sede di ottemperanza, i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato non sono nuovamente sindacabili: il giudice deve assicurare l'attuazione della statuizione definitiva.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando il ritardo maturato dall'Amministrazione non sia, secondo la valutazione del giudice, sufficiente a giustificarne l'applicazione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo un termine per l'intervento sostitutivo e subordinandone l'attivazione alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.