Ordinanza n. 1990/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 84/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente un pregiudizio imminente e irreparabile. La valutazione è stata motivata anche dalla circostanza che erano ancora in corso adempimenti istruttori in vista della successiva udienza camerale fissata dal TAR Marche per il 22 luglio 2026. Sono state compensate le spese della fase cautelare.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Marche n. 84/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (imprese concorrenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia del Demanio ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Marche che aveva rigettato la domanda cautelare formulata dalle imprese ricorrenti in primo grado. Dal testo non risultano specificati né l’atto amministrativo sostanziale oggetto del ricorso originario né i motivi di censura dedotti in primo grado o nell’appello. La controversia cautelare si è concentrata sulla sussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; l’appello è stato respinto per l’insussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile.
Massime di principio
- La tutela cautelare deve essere negata quando non risulti dimostrato un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto o dalla protrazione della situazione controversa.
- La pendenza di adempimenti istruttori e la fissazione di una ravvicinata udienza camerale di merito cautelare possono escludere, in assenza di specifici elementi contrari, l’attualità e l’irreparabilità del pregiudizio cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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