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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva - del provvedimento n. 1046/2025 Reg Daspo del 13/03/2026 con il quale il Questore della Provincia di Udine ha emesso nei confronti del sig. -OMISSIS- il provvedimento di DASPO notificato il 23/3/2026 col quale ha decretato a suo carico il divieto di accesso ai luoghi previsti dalla normativa per il periodo di anni quattro; - e di ogni atto presupposto conseguente e connesso;

Giustizia amministrativa202600203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Udine che ha disposto per quattro anni il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO emesso dal Questore dopo i disordini verificatisi al termine dell'incontro Udinese-Bologna del 22 novembre 2025. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed erronea valutazione della documentazione audiovisiva, sostenendo di essere stato casualmente coinvolto negli scontri, di avere subito un uso sproporzionato della forza da parte del Reparto Mobile e di avere reagito istintivamente, senza finalità offensive. Con il secondo motivo ha contestato l'assenza di un autonomo giudizio prognostico di pericolosità, sostenendo che il DASPO fosse una conseguenza automatica della denuncia penale. Con il terzo motivo ha dedotto la sproporzione della durata quadriennale della misura rispetto alla condotta e alla propria posizione personale, anche in considerazione dell'assenza di precedenti. La ricostruzione dell'amministrazione, fondata sugli atti di polizia giudiziaria, sulle annotazioni DIGOS e sulle riprese audiovisive, indicava che il ricorrente, dopo essere rimasto sul fronte dello scontro con il Reparto Mobile, aveva raccolto una lattina, l'aveva mantenuta in mano durante il fronteggiamento e l'aveva poi lanciata contro un operatore, colpendolo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto completa, coerente e convergente l'istruttoria amministrativa, basata sugli atti di polizia giudiziaria e soprattutto sulla visione integrale delle riprese audiovisive. Le immagini dimostravano che il ricorrente non era stato trattenuto arbitrariamente, poiché il mantenimento della tifoseria nell'area di contenimento e la formazione del convoglio scortato costituivano ordinarie misure di gestione dell'ordine pubblico. Le riprese evidenziavano inoltre la permanenza volontaria del ricorrente nella zona dello scontro, la raccolta della lattina e il successivo lancio contro un agente. Il giudice ha escluso che l'asserita contestazione dell'operato della polizia potesse giustificare condotte violente, precisando che eventuali abusi devono essere fatti valere mediante gli strumenti di tutela ordinari e non attraverso ulteriori aggressioni. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che il DASPO non si fondava automaticamente sulla denuncia penale, ma su un'autonoma valutazione prognostica della pericolosità, ricavata dalle modalità concrete della condotta, dal contesto di grave turbativa dell'ordine pubblico e dalla volontaria adesione del ricorrente alla contrapposizione con le Forze dell'Ordine. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto proporzionata la durata di quattro anni, in ragione della gravità oggettiva della condotta, dell'uso della lattina come oggetto contundente e del rischio di reiterazione, nonostante l'assenza di precedenti. Le spese sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della mancanza di precedenti a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il DASPO è stato qualificato come misura di prevenzione fondata su un giudizio prognostico circa la probabilità di reiterazione di condotte analoghe; non è necessario l'accertamento definitivo della responsabilità penale, ma occorre una valutazione autonoma e concreta della pericolosità del destinatario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura di prevenzione e non una sanzione; la sua adozione non richiede l'accertamento definitivo della responsabilità penale, ma un autonomo e motivato giudizio prognostico sulla concreta probabilità di reiterazione di condotte pericolose in occasione di manifestazioni sportive.
  • Il giudizio di pericolosità richiesto per il DASPO può fondarsi sulle modalità concrete della condotta, sul contesto di grave turbativa dell'ordine pubblico e sulla partecipazione consapevole del destinatario ad azioni di contrapposizione o violenza nei confronti delle Forze dell'Ordine.
  • La documentazione audiovisiva, quando acquisita e valutata unitamente agli atti di polizia giudiziaria, può costituire riscontro diretto e oggettivo delle condotte contestate; la lettura parziale di singoli fotogrammi non è idonea a superare la ricostruzione risultante dalla visione integrale delle immagini e dal complessivo quadro istruttorio.
  • L'eventuale contestazione della legittimità dell'intervento delle Forze dell'Ordine non giustifica il ricorso a ulteriori condotte violente o al lancio di oggetti contro gli operatori, dovendo gli eventuali abusi essere fatti valere attraverso gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.
  • La durata del DASPO deve essere valutata in rapporto alla gravità oggettiva dei fatti, alle concrete modalità della condotta e al rischio di reiterazione; l'assenza di precedenti non esclude, di per sé, la proporzionalità di una misura pluriennale quando la condotta evidenzi una concreta pericolosità.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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