Ordinanza n. 3/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione sugli esiti istruttori di Fincalabra S.p.a. del 29 luglio 2025, di irricevibilità della domanda di partecipazione al FONDO FUSESE – PR CALABRIA FSE + 21/27; e dei successivi riscontri del 4 agosto 2025, del 6 agosto 2025; - ed ogni altro atto presupposto e consequenziale, compresa la graduatoria dei finanziamenti non ammessi ad oggi non ancora pubblicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di Fincalabra S.p.a. di irricevibilità della domanda di partecipazione al Fondo FUSESE – PR Calabria FSE+ 21/27, con successivi riscontri
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione del 29 luglio 2025 con cui Fincalabra S.p.a. ha dichiarato irricevibile la domanda di partecipazione al Fondo FUSESE – PR Calabria FSE+ 21/27, nonché i successivi riscontri del 4 e del 6 agosto 2025 e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Dal testo emerge che la contestazione riguarda la mancata sottoscrizione della domanda da parte di tutti i futuri soci della costituenda società e, implicitamente, la possibilità di sanare tale omissione mediante soccorso istruttorio. La Regione Calabria si è costituita; Fincalabra S.p.a. non si è costituita. Il TAR ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente la propria giurisdizione e competenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto di adeguato fumus boni iuris. Ha ritenuto che la sottoscrizione della domanda da parte di tutti i futuri soci della costituenda società costituisca un elemento essenziale, sia perché espressamente previsto dal punto 4.2.2. dell’avviso pubblico, sia perché comporta l’assunzione della responsabilità anche da parte dei sottoscrittori. Secondo il Collegio, la mancanza di tale elemento è generalmente non sanabile mediante soccorso istruttorio, richiamando precedenti in materia elettorale e di appalti. Non è stata quindi concessa la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza di un adeguato fumus boni iuris.
punto 4.2.2. dell'avviso pubblico Fondo FUSESE – PR Calabria FSE+ 21/27
La previsione dell’avviso è stata ritenuta fonte dell’obbligo di sottoscrizione della domanda da parte di tutti i futuri soci della costituenda società; tale sottoscrizione è stata qualificata come elemento essenziale della domanda.
Massime di principio
- Nelle procedure di finanziamento pubblico, la sottoscrizione della domanda da parte di tutti i soggetti ai quali l’avviso pubblico riconduce l’assunzione di responsabilità può costituire un elemento essenziale della domanda, non una mera irregolarità formale.
- L’omessa sottoscrizione della domanda da parte dei soggetti destinati ad assumere la responsabilità della partecipazione è, in linea generale, non sanabile mediante soccorso istruttorio, quando la sottoscrizione sia richiesta dalla lex specialis e incida sull’imputabilità e sulla responsabilità della domanda.
- In sede cautelare, l’assenza di un adeguato fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda di sospensione degli atti di esclusione o irricevibilità, senza necessità di procedere alla concessione della misura cautelare.
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