Cassazione Penale, Sentenza n. 22222/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il fallimento chiedeva l'ammissione al passivo della procedura di confisca di una voce di credito di Euro 37.227.000, qualificata come risarcimento per sanzioni e interessi su debiti tributari e previdenziali già ammessi nel passivo fallimentare, in relazione a condotte illecite (bancarotta fraudolenta) attribuite a Diego Anemone quale amministratore di fatto. Il Tribunale di Roma aveva escluso la domanda ritenendo che, trattandosi di credito derivante da illecito extracontrattuale e presupponendo l'accertamento della responsabilità penale, non fosse ammissibile una tutela in sede di prevenzione senza un previo accertamento definitivo (giudiziale) dell'illecito; pertanto mancava la "certezza" richiesta dalla normativa di settore. Il fallimento ha impugnato tale ordinanza davanti alla Corte di Cassazione sostenendo che il d.lgs. n.159/2011 attribuirebbe al Tribunale delle misure di prevenzione un potere di accertamento/verifica delle posizioni creditorie (anche risarcitorie) e che nel caso concreto erano già prodotti elementi che rendevano possibile l'accertamento della fondatezza del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la disciplina del d.lgs. n.159/2011 (art.52 e ss.) rilevando che, sebbene la legge astrattamente tuteli anche crediti derivanti da illecito extracontrattuale quando il fatto generatore sia anteriore al sequestro e non vi siano altri beni del proposto, il procedimento di verifica ex art.59 non può sostituirsi a una procedura cognitiva che accerti l'an del credito quando questo si fonda su un illecito. In tali ipotesi il documento giustificativo indispensabile è una decisione cognitiva che accerti l'illecito e la sua ascrivibilità al proposto; il giudice della prevenzione ha un potere di verifica limitato e non può procedere a un accertamento penale incidentale, anche per la tutela dei diritti di difesa del proposto. Pur riconoscendo il rischio sistemico che la rapidità della procedura di prevenzione possa pregiudicare il danneggiato ove la decisione penale arrivi dopo, la Corte ha comunque confermato che, nell'ipotesi concreta, mancava il presupposto della certezza del credito e ha pertanto confermato l'esclusione dal passivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011, art. 52
la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi
La Corte riconosce che l'art.52 protegge astrattamente anche i crediti derivanti da atto illecito anteriore al sequestro, ma rimarca la necessità che l'esistenza del credito risulti da elementi documentali certi o da una pronuncia cognitiva
d.lgs. n.159/2011, artt. 57, 58, 59
Tali norme delineano il procedimento di verifica dei crediti in sede di misure di prevenzione: il giudice della prevenzione ha poteri di verifica documentale e di accertamento limitato delle condizioni di ammissibilità, non un potere cognitivo pieno per accertare responsabilità penali o torti extracontrattuali
d.lgs. n.159/2011, art. 58 comma 2 lett. c
Richiama l'obbligo del creditore di produrre i documenti giustificativi in sede di domanda; in caso di illecito extracontrattuale il documento determinante è una decisione cognitiva che accerti l'illecito e la sua ascrivibilità
d.lgs. n.159/2011, art. 58 comma 5
Prevede termini per la presentazione di domande tardive; la Corte segnala il possibile problema sistemico quando la decisione cognitiva sopraggiunga dopo la conclusione del procedimento di prevenzione
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. VI n. 45115/2015; Sez. I n. 12172/2019; Sez. VI n. 28350/2020)
I precedenti sono richiamati per delineare i limiti del potere del giudice della prevenzione: essi autorizzano verifiche probatorie entro il quadro documentale, ma non l'accertamento incidentale di illeciti extracontrattuali senza giudicato
Massime di principio
- I crediti derivanti da illecito extracontrattuale possono essere teoricamente tutelati nella procedura di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. n.159/2011 solo se il fatto generatore è anteriore al sequestro e se l'esistenza del credito risulta da documentazione certa o da una pronuncia cognitiva
- Il Tribunale delle misure di prevenzione ha un "potere di verifica" documentale e procedurale, non un potere pieno di cognizione per accertare la responsabilità penale o la sussistenza di un illecito extracontrattuale: per ammettere al passivo un credito risarcitorio è necessario un accertamento giudiziale della fattispecie o documenti giustificativi con data certa
- Se la pretesa si fonda su rapporti contrattuali (o su documentazione probatoria già prodotta), il giudice della prevenzione può procedere più agevolmente alla verifica e all'ammissione; le ipotesi risarcitorie richiedono invece maggior cautela probatoria
- Il creditore che si trovi in buona fede e di fronte a procedure parallele (penale vs prevenzione) dovrebbe: a) produrre ogni documento con data certa anteriore al sequestro; b) valutare l'esercizio della domanda risarcitoria in sede civile o costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere l'accertamento necessario; c) attenersi ai termini per le domande ordinarie e tardive previsti dall'art.58
- Nel caso di ritardi del procedimento penale rispetto alla procedura di prevenzione il rischio di pregiudizio al danneggiato esiste, ma la soluzione legislativa richiederebbe interventi normativi (es. disciplina specifica per domande fondate su accertamenti penali successivi) perché il giudice della prevenzione non può supplire al ruolo cognitivo del giudice penale senza ledere i diritti di difesa del proposto
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