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Sentenza

Sentenza n. 1042/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento - dell'ordinanza -OMISSIS-del 18 agosto 2014, di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n.380/2001, di un fabbricato in c.da -OMISSIS- - -OMISSIS-, in catasto al foglio 14, particelle 55 e 458;

Giustizia amministrativa201403894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza demolitoria del 18 agosto 2014, deducendo la violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e l’eccesso di potere, poiché il Comune avrebbe adottato la misura repressiva senza previamente definire l’istanza di accertamento di conformità presentata l’8 agosto 2014 e successivamente integrata. Hanno inoltre dedotto l’inefficacia dell’ordinanza per la pendenza del procedimento di sanatoria, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto astenersi dall’esercitare i poteri repressivi sino alla definizione della domanda. Nel corso del giudizio è emerso che sull’istanza del 2014 non era stato adottato un provvedimento espresso e si era formato il silenzio-rigetto; tale esito non è stato impugnato. I ricorrenti hanno poi presentato una nuova istanza di accertamento di conformità nel 2015, respinta nel 2023 e notificata nel 2023.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001, il mancato provvedimento espresso sull’istanza di accertamento di conformità del 2014 aveva determinato il silenzio-rigetto. Poiché tale esito non era stato impugnato nei termini, l’istanza doveva ritenersi definitivamente respinta e non più suscettibile di riesame. La successiva presentazione di una nuova e distinta domanda di sanatoria, unitamente alla mancata impugnazione del primo silenzio-rigetto, è stata considerata comportamento complessivo incompatibile con la persistenza dell’interesse alla decisione sull’ordinanza demolitoria. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito. La verifica dell’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del compenso sono state rimesse a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È la base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per l’intervento edilizio realizzato in assenza di titolo.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il comma 3 prevede che, decorso il termine senza un provvedimento espresso sull’istanza di accertamento di conformità, si formi il silenzio-rigetto. La mancata impugnazione nei termini rende definitivamente respinta l’istanza e, nel caso concreto, concorre a determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro l’ordinanza demolitoria.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito al giudice cautelare di fissare sollecitamente l’udienza di merito, senza concedere una sospensione immediata dell’atto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’ordinanza collegiale adottata nel corso del giudizio; il testo non esplicita ulteriori effetti decisori della norma.

  • artt. 76, 79, 80 e 81 d.P.R. 115/2002

    Disciplinano i presupposti e gli adempimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e alla liquidazione del compenso al difensore.

Massime di principio

  • Il decorso del termine previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001 senza l’adozione di un provvedimento espresso determina il silenzio-rigetto dell’istanza di accertamento di conformità.
  • Il silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accertamento di conformità deve essere impugnato nei termini; in mancanza, l’istanza si considera definitivamente respinta e non più suscettibile di riesame.
  • La mancata impugnazione del silenzio-rigetto relativo a una prima istanza di sanatoria, accompagnata dalla presentazione di una nuova e distinta istanza, può integrare un comportamento complessivo idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio promosso contro l’ordinanza demolitoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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