Sentenza n. 1134/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza Area Tecnica datata 26 gennaio 2023, (doc.1), a firma del Responsabile dell'Area, avente ad oggetto “ANNULLAMENTO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE N.18/2020 – SOCIETA' AVIC”; - di ogni atto e/o provvedimento, preordinato, consequenziale e comunque connesso, allo stato non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale del 26 gennaio 2023 che ha sostituito una precedente ordinanza di demolizione, imponendo l’arretramento del solo spigolo della recinzione anziché dell’intera recinzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale con cui il Comune aveva qualificato come annullata la precedente ordinanza di demolizione del 2020 e aveva imposto alla società proprietaria confinante il solo arretramento dello spigolo della recinzione. La prima ordinanza del 2020 imponeva invece l’arretramento dell’intera recinzione, in attuazione della licenza edilizia del 1966 che prescriveva un arretramento di tre metri dalla mezzeria della strada. Le ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, la violazione della l. 241/1990 e dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la precedente ordinanza non era stata eseguita e aveva prodotto l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale; hanno inoltre denunciato difetto di istruttoria per il mancato rispetto della prescrizione contenuta nella licenza edilizia del 1966. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione delle norme sull’autotutela, contestando la sussistenza dei presupposti per modificare o rimuovere la precedente ordinanza. In terzo luogo, hanno denunciato la violazione del d.m. 5 novembre 2001 in materia di sicurezza stradale e il difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la larghezza stradale di sei metri richiamata dall’amministrazione non rispettasse la larghezza minima di sette metri risultante dal decreto ministeriale e dal piano generale del traffico urbano.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il Comune non era rimasto inerte dopo l’ordinanza del 2020, ma aveva avviato, anche in contraddittorio con la destinataria, una nuova istruttoria, acquisendo relazioni tecniche e svolgendo sopralluoghi tramite la Polizia Locale. Tale istruttoria aveva evidenziato che l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione poteva essere soddisfatto mediante l’arretramento del solo spigolo della recinzione. Il nuovo provvedimento conservava natura demolitoria, sebbene con oggetto parzialmente diverso, e non era quindi illegittimo per il solo fatto di non imporre l’esecuzione integrale della precedente ordinanza. Quanto al secondo motivo, il TAR ha qualificato giuridicamente l’atto come revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, nonostante l’amministrazione avesse utilizzato il termine “annullamento”. Non ricorreva l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, poiché il Comune non aveva affermato l’illegittimità originaria dell’ordinanza del 2020, ma aveva effettuato una nuova valutazione del modo più adeguato di perseguire l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto che l’ordinanza non si fondasse esclusivamente sulla larghezza di sei metri, ma sulla complessiva esigenza di eliminare la pericolosità dello spigolo e garantire la sicurezza della circolazione. La classificazione della strada come strada di tipo F nel centro abitato, con calibro di sei metri e velocità massima di 50 km/h, costituiva espressione della discrezionalità, anche tecnica, della Polizia Locale e non risultava censurabile. In ogni caso, dopo l’esecuzione dell’ordinanza, la larghezza della strada in curva era divenuta superiore a sette metri. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni e l’andamento della controversia.
Norme richiamate
l. 241/1990
Richiamata quale disciplina generale dell’autotutela amministrativa e, in particolare, per distinguere la revoca dall’annullamento d’ufficio.
art. 21-quinquies l. 241/1990
«Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse»; «nuova valutazione dell’interesse originario».
La modifica o rimozione di un precedente provvedimento, motivata da una diversa valutazione del modo di perseguire l’interesse pubblico e non dall’illegittimità originaria dell’atto, integra una revoca.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non applicabile quando l’amministrazione non deduca l’illegittimità originaria del provvedimento precedente, ma proceda a una nuova valutazione dell’interesse pubblico.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Invocato dalle ricorrenti con riferimento all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente alla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione; la censura è stata respinta in ragione della successiva revoca e sostituzione della misura demolitoria.
d.m. 5 novembre 2001, prot. 6792
Richiamato in materia di caratteristiche geometriche e sicurezza stradale; il TAR ha ritenuto non censurabile la classificazione della strada operata dalla Polizia Locale e ha valorizzato l’effettiva messa in sicurezza realizzata.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di un provvedimento amministrativo spetta al giudice e deve essere effettuata sulla base del contenuto sostanziale dell’atto, non del nomen iuris utilizzato dall’amministrazione.
- Quando l’amministrazione non contesta l’illegittimità originaria di un precedente provvedimento, ma rivaluta il modo più adeguato di perseguire l’interesse pubblico, la rimozione o sostituzione dell’atto integra revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990 e non annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies.
- La revoca di una precedente ordinanza demolitoria può essere accompagnata dall’adozione di una nuova misura demolitoria avente oggetto più limitato, quando una rinnovata istruttoria dimostri che la misura meno ampia è sufficiente a soddisfare l’interesse pubblico perseguito.
- La discrezionalità, anche tecnica, dell’amministrazione nella valutazione delle esigenze di sicurezza della circolazione è sindacabile soltanto in presenza di errori manifesti, illogicità, travisamento o carenze istruttorie adeguatamente dimostrate.
- La legittimità di una misura diretta alla sicurezza stradale deve essere valutata considerando la motivazione complessiva dell’atto e l’effettiva idoneità dell’intervento a eliminare la situazione di pericolo, non sulla base dell’isolato riferimento a un singolo dato dimensionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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