Cassazione Civile, Ordinanza n. 21632/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Due comproprietari di terreni agricoli, interessati da una porzione occupata e trasformata per la realizzazione di una stazione ecologica, hanno impugnato in cassazione l’ordinanza della corte d’appello che, in opposizione alla stima ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, aveva confermato la valutazione economica dell’amministrazione. In sede di merito lamentavano che non fosse mai stato notificato un valido provvedimento ablatorio o di pubblica utilità, che l’indennizzo determinato dal Comune fosse incongruo rispetto al valore da loro stimato e che dovessero essere riconosciuti sia il maggior valore dell’area, in ragione della vocazione agricola pregiata per coltivazioni di uve Chianti, sia il deprezzamento del fondo residuo e il danno da occupazione illegittima. Con il ricorso per cassazione hanno articolato nove motivi: contestazione della tardività della precisazione delle conclusioni; violazione dei criteri di stima delle aree non edificabili e irrilevanza, secondo loro, della vocazione a coltura pregiata; questione di legittimità costituzionale sul momento di valutazione del bene ai fini dell’indennizzo; mancato riconoscimento del decremento del fondo residuo; omesso rilievo della vocazione edificatoria di alcune porzioni; erroneo ricorso ai valori OMI; liquidazione insufficiente del danno da occupazione illegittima; mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione sull’indennizzo; conseguente censura delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che i motivi, per lo più, non si confrontassero con la ratio decidendi della decisione impugnata, oppure riproponessero questioni di fatto già esaminate e motivate dalla corte territoriale, o ancora fossero generici. In particolare ha confermato l’impostazione secondo cui, nell’indennizzo ex art. 42-bis, il valore venale va determinato alla data del provvedimento acquisitivo e tenendo conto della destinazione agricola effettiva del bene; ha inoltre reputato corretta l’esclusione del pregiudizio al fondo residuo e la negazione di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma liquidata, trattandosi di debito di valuta e di importi già messi a disposizione mediante deposito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L’indennizzo per acquisizione sanante va determinato con riferimento al provvedimento acquisitivo e la misura liquidata deve riflettere il valore venale del bene secondo la sua concreta destinazione, con effetto ex nunc della sanatoria.
art. 40 d.P.R. 327/2001
Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola
Per le aree non edificabili la stima deve ancorarsi al valore agricolo, alle colture effettivamente praticate e ai manufatti legittimi, escludendo utilizzi alternativi futuri o meramente ipotetici.
art. 33 d.P.R. 327/2001
Richiamato quale parametro per il decremento del valore del fondo residuo, ma la sua applicazione è stata esclusa in fatto per difetto di prova del pregiudizio alla residua proprietà.
art. 32 d.P.R. 327/2001
Richiamato dai ricorrenti nei motivi di censura sulla determinazione dell’indennizzo e sul valore del bene.
art. 37 d.P.R. 327/2001
Richiamato dai ricorrenti nei motivi di censura sulla determinazione dell’indennizzo e sul valore del bene.
art. 42 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale a sostegno della tesi dei ricorrenti sull’adeguatezza dell’indennizzo.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione ai vincoli derivanti dalla CEDU e alla conformità dell’indennizzo ai principi convenzionali.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti.
art. 97 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti.
art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU
Invocato dai ricorrenti per sostenere che l’indennizzo avrebbe dovuto essere congruo rispetto al valore del bene e alla tutela del patrimonio.
art. 189 c.p.c.
Richiamato per censurare la ritenuta tardività della precisazione delle conclusioni.
art. 352 c.p.c.
Richiamato per censurare la ritenuta tardività della precisazione delle conclusioni.
art. 702-bis c.p.c.
Richiamato per censurare la ritenuta tardività della precisazione delle conclusioni.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all’onere probatorio sul deprezzamento e sulla vocazione edificatoria del bene.
art. 1224 c.c.
Invocato per chiedere interessi e rivalutazione sull’indennizzo; la Corte ha escluso la rivalutazione e ha ritenuto la censura inammissibile.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per contestare la condanna alle spese, ma il motivo è stato assorbito dall’inammissibilità del ricorso.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Usato per qualificare come inammissibile la censura che non scalfiva l’orientamento consolidato sulla natura del debito e sull’assenza di rivalutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa lettura dei fatti o a ripetere doglianze già disattese dal giudice di merito.
- In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore del bene va determinato alla data del provvedimento acquisitivo, considerando la destinazione urbanistica e la concreta utilizzazione del fondo in quel momento, con effetto ripristinatorio solo ex nunc.
- Per le aree non edificabili l’indennità deve essere commisurata al valore agricolo effettivo, alle colture concretamente praticate e ai manufatti legittimamente esistenti, senza valorizzare impieghi futuri, possibili o meramente ipotetici.
- Il pregiudizio al fondo residuo deve essere specificamente provato e deve derivare da un vincolo funzionale e oggettivo tra la porzione ablata e quella rimasta; in mancanza di tale prova, il relativo indennizzo non è dovuto.
- L’indennizzo ex art. 42-bis è trattato, nel caso esaminato, come somma non soggetta automaticamente a rivalutazione monetaria; la mera richiesta di interessi e rivalutazione è inammissibile se non introduce argomenti idonei a superare l’orientamento consolidato seguito dalla Corte.
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