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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21632/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Due comproprietari di terreni agricoli, interessati da una porzione occupata e trasformata per la realizzazione di una stazione ecologica, hanno impugnato in cassazione l’ordinanza della corte d’appello che, in opposizione alla stima ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, aveva confermato la valutazione economica dell’amministrazione. In sede di merito lamentavano che non fosse mai stato notificato un valido provvedimento ablatorio o di pubblica utilità, che l’indennizzo determinato dal Comune fosse incongruo rispetto al valore da loro stimato e che dovessero essere riconosciuti sia il maggior valore dell’area, in ragione della vocazione agricola pregiata per coltivazioni di uve Chianti, sia il deprezzamento del fondo residuo e il danno da occupazione illegittima. Con il ricorso per cassazione hanno articolato nove motivi: contestazione della tardività della precisazione delle conclusioni; violazione dei criteri di stima delle aree non edificabili e irrilevanza, secondo loro, della vocazione a coltura pregiata; questione di legittimità costituzionale sul momento di valutazione del bene ai fini dell’indennizzo; mancato riconoscimento del decremento del fondo residuo; omesso rilievo della vocazione edificatoria di alcune porzioni; erroneo ricorso ai valori OMI; liquidazione insufficiente del danno da occupazione illegittima; mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione sull’indennizzo; conseguente censura delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che i motivi, per lo più, non si confrontassero con la ratio decidendi della decisione impugnata, oppure riproponessero questioni di fatto già esaminate e motivate dalla corte territoriale, o ancora fossero generici. In particolare ha confermato l’impostazione secondo cui, nell’indennizzo ex art. 42-bis, il valore venale va determinato alla data del provvedimento acquisitivo e tenendo conto della destinazione agricola effettiva del bene; ha inoltre reputato corretta l’esclusione del pregiudizio al fondo residuo e la negazione di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma liquidata, trattandosi di debito di valuta e di importi già messi a disposizione mediante deposito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    L’indennizzo per acquisizione sanante va determinato con riferimento al provvedimento acquisitivo e la misura liquidata deve riflettere il valore venale del bene secondo la sua concreta destinazione, con effetto ex nunc della sanatoria.

  • art. 40 d.P.R. 327/2001

    Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola

    Per le aree non edificabili la stima deve ancorarsi al valore agricolo, alle colture effettivamente praticate e ai manufatti legittimi, escludendo utilizzi alternativi futuri o meramente ipotetici.

  • art. 33 d.P.R. 327/2001

    Richiamato quale parametro per il decremento del valore del fondo residuo, ma la sua applicazione è stata esclusa in fatto per difetto di prova del pregiudizio alla residua proprietà.

  • art. 32 d.P.R. 327/2001

    Richiamato dai ricorrenti nei motivi di censura sulla determinazione dell’indennizzo e sul valore del bene.

  • art. 37 d.P.R. 327/2001

    Richiamato dai ricorrenti nei motivi di censura sulla determinazione dell’indennizzo e sul valore del bene.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale a sostegno della tesi dei ricorrenti sull’adeguatezza dell’indennizzo.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione ai vincoli derivanti dalla CEDU e alla conformità dell’indennizzo ai principi convenzionali.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che l’indennizzo avrebbe dovuto essere congruo rispetto al valore del bene e alla tutela del patrimonio.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato per censurare la ritenuta tardività della precisazione delle conclusioni.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato per censurare la ritenuta tardività della precisazione delle conclusioni.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato per censurare la ritenuta tardività della precisazione delle conclusioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere probatorio sul deprezzamento e sulla vocazione edificatoria del bene.

  • art. 1224 c.c.

    Invocato per chiedere interessi e rivalutazione sull’indennizzo; la Corte ha escluso la rivalutazione e ha ritenuto la censura inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese, ma il motivo è stato assorbito dall’inammissibilità del ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Usato per qualificare come inammissibile la censura che non scalfiva l’orientamento consolidato sulla natura del debito e sull’assenza di rivalutazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa lettura dei fatti o a ripetere doglianze già disattese dal giudice di merito.
  • In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore del bene va determinato alla data del provvedimento acquisitivo, considerando la destinazione urbanistica e la concreta utilizzazione del fondo in quel momento, con effetto ripristinatorio solo ex nunc.
  • Per le aree non edificabili l’indennità deve essere commisurata al valore agricolo effettivo, alle colture concretamente praticate e ai manufatti legittimamente esistenti, senza valorizzare impieghi futuri, possibili o meramente ipotetici.
  • Il pregiudizio al fondo residuo deve essere specificamente provato e deve derivare da un vincolo funzionale e oggettivo tra la porzione ablata e quella rimasta; in mancanza di tale prova, il relativo indennizzo non è dovuto.
  • L’indennizzo ex art. 42-bis è trattato, nel caso esaminato, come somma non soggetta automaticamente a rivalutazione monetaria; la mera richiesta di interessi e rivalutazione è inammissibile se non introduce argomenti idonei a superare l’orientamento consolidato seguito dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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