Cassazione Penale, Ordinanza n. 33114/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, aderendo a un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e a fronte della rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna già inflitta, rideterminando la pena nella misura concordata. In cassazione è stato dedotto vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè l'omesso rilievo di una causa immediata di proscioglimento. La Corte rileva però che tale questione è inammissibile perché l'imputato vi aveva già rinunciato nel contesto dell'accordo sulla pena in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il potere dispositivo esercitato dalla parte con il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. non solo restringe il thema decidendum del giudice di appello, ma produce anche un effetto preclusivo che si estende al giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente, la censura fondata sull'art. 129 c.p.p. non poteva essere esaminata. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato sulla pena in appello comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice e preclude la proposizione in cassazione di questioni incompatibili con la rinuncia già espressa nel patto sulla pena.
art. 129 c.p.p.
La deduzione della mancata applicazione dell'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità è inammissibile quando la parte vi abbia già rinunciato nel contesto del concordato sulla pena.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p. produce un effetto preclusivo non limitato al giudizio di secondo grado, ma esteso anche al giudizio di cassazione rispetto alle questioni incompatibili con l'accordo raggiunto.
- Quando la parte ha aderito a un accordo sulla pena con rinuncia agli altri motivi di appello, non può successivamente contestare in cassazione l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. se tale censura presuppone il riesame di questioni già abbandonate.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata in camera di consiglio non partecipata con ordinanza, senza formalità di rito.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
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