Sentenza n. 695/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento; - della scheda valutativa n. -OMISSIS-, relativa al periodo compreso tra il 20.4.2021 e il 19.4.2022, notificata in data 16.5.2022, con cui il -OMISSIS- ha attribuito la qualifica di “insufficiente” al rendimento della ricorrente; - del conseguente provvedimento di ammonizione del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa recante la qualifica di "insufficiente" per il rendimento nel periodo 20 aprile 2021-19 aprile 2022 e conseguente provvedimento di ammonizione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la scheda valutativa e il conseguente provvedimento di ammonizione deducendo, con un unico motivo, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che i giudizi, pur apparentemente analitici, non indicassero concretamente i fatti posti a fondamento della valutazione estremamente negativa né facessero riferimento ad atti verificabili. Ha inoltre dedotto l’assenza, nel periodo considerato, di sanzioni disciplinari o richiami scritti, l’illegittimità del repentino passaggio dalla qualifica "nella media" a quella di "insufficiente", la contraddittorietà tra la qualifica complessiva e alcune valutazioni sintetiche superiori alla sufficienza, nonché l’irrilevanza della valutazione negativa sull’aggiornamento professionale, trattandosi di attività volontaria. In corso di causa la ricorrente ha chiesto anche la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altro giudizio relativo alla successiva interruzione del rapporto di impiego, e, in subordine, la cancellazione della causa dal ruolo in ragione della propria detenzione presso una residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione, ritenendo insussistente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio sulla scheda valutativa e quello relativo alla successiva interruzione del rapporto di impiego, sussistendo soltanto una relazione indiretta e fattuale. Ha respinto anche la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, rilevando che tale misura non può essere disposta su mera istanza di parte, ma richiede una ponderazione giudiziale degli interessi pubblici e privati ed è ammissibile solo in presenza di eccezionali esigenze processuali o di possibili margini transattivi, non dimostrati nel caso concreto. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la scheda valutativa militare deve esprimere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, senza necessità di elencare analiticamente tutti i fatti o di indicare specifici episodi conformi alla valutazione. Ha inoltre affermato che le valutazioni sul rendimento e sulle qualità del militare sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo in presenza di una chiara figura sintomatica dell’eccesso di potere; ogni scheda è autonoma rispetto alle precedenti e non determina un affidamento tutelabile alla conservazione della qualifica. Nel caso concreto, i giudizi negativi relativi agli aspetti caratteriali, al rendimento e al comportamento risultavano corroborati da tre sanzioni disciplinari di consegna, irrogate per omissioni relative al servizio e per il mancato rispetto dell’orario, nonché da episodi di aggressione verificatisi nel periodo di riferimento. Tali elementi escludevano il difetto di istruttoria, il travisamento e l’illogicità denunciati. Il TAR ha altresì escluso che vi fosse un improvviso e ingiustificato abbassamento delle qualifiche tale da imporre una motivazione aggravata, poiché anche le precedenti schede evidenziavano risultati non brillanti nel rendimento e nei rapporti gerarchici. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la complessità della vicenda e l’assenza di una sostanziale attività difensiva dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra cause; una mera relazione indiretta e fattuale non è sufficiente.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La cancellazione della causa dal ruolo non consegue automaticamente a un’istanza di parte, ma richiede una ponderazione giudiziale degli interessi pubblici e privati e ricorre solo in presenza di esigenze processuali eccezionali o di margini transattivi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La trattazione nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato rafforza l’esigenza di definire il processo una volta fissato, evitando il suo ingiustificato mantenimento nel ruolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento dei dati personali, in particolare di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione e della non diffusione dei dati relativi alla salute e degli altri dati appartenenti a categorie particolari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare l’oscuramento dei dati relativi alla salute nella diffusione della decisione.
Massime di principio
- La scheda valutativa del personale militare può legittimamente limitarsi a un giudizio sintetico e complessivo, purché esauriente, senza dover elencare analiticamente tutti i fatti e le circostanze della carriera o indicare specifici episodi conformi al giudizio espresso.
- Le valutazioni dei superiori gerarchici sul rendimento, sulle qualità e sulle attitudini del militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità valutativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di una manifesta figura sintomatica dell’eccesso di potere, quale il travisamento, il difetto di istruttoria o l’illogicità evidente.
- Le schede valutative riferite a periodi diversi sono autonome tra loro: una precedente valutazione positiva non attribuisce al militare un affidamento tutelabile alla conservazione della medesima qualifica nei periodi successivi.
- L’abbassamento della qualifica rispetto a precedenti valutazioni non impone di per sé una motivazione aggravata; tale onere può sorgere solo quando la riduzione sia considerevole, apprezzabile, inopinata e si ponga in contrasto con valutazioni costantemente elevate, senza che emergano elementi idonei a giustificarla.
- La sospensione necessaria del processo amministrativo per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. richiede una relazione di dipendenza giuridica tra le cause; non è sufficiente che i giudizi presentino collegamenti meramente fattuali o indiretti.
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