Sentenza n. 1357/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, relativo al pagamento di un credito commerciale, interessi moratori, risarcimento e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Vibo Valentia. Il decreto ingiuntivo, non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, aveva ingiunto il pagamento di somme dovute per capitale, interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002, spese documentali, risarcimento e spese del procedimento monitorio. Il titolo esecutivo era stato notificato all'amministrazione, ma quest'ultima non aveva provato di avervi dato esecuzione. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo costituiva un titolo giudiziale passato in giudicato e che l'amministrazione aveva l'obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria. In assenza di prova dell'avvenuto pagamento, sussistevano i presupposti per l'azione di ottemperanza. È stato dichiarato l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di eseguire il giudicato mediante pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni decorrenti dall'istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario, se richiesto, sarà posto a carico dell'amministrazione inadempiente. L'Azienda Sanitaria è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e ulteriori spese documentate.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale del giudicato e legittimano il giudice amministrativo ad assegnare un termine all'amministrazione e a nominare, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 5 d.lgs. 231/2002
Il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto gli interessi moratori nella misura prevista dalla disposizione, ma la sentenza di ottemperanza si limita a imporre l'esecuzione delle somme liquidate nel titolo.
art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002
Il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto una somma a titolo di risarcimento ai sensi della disposizione; il TAR ne ordina l'integrale pagamento in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo costituisce un titolo giudiziale suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione obbligata.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'obbligo di esecuzione integrale, detraendo esclusivamente le somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare un Commissario ad acta, con poteri sostitutivi da esercitare in caso di persistente inerzia.
- Le spese e il compenso del Commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione rimasta inadempiente.
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