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Sentenza

Sentenza n. 7690/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata l’1.7.2025; nonché, per l'effetto, per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d'ora, la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato;

Giustizia amministrativa202601070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 1° luglio 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, un’istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Nonostante il decorso dei termini previsti per la verifica della completezza documentale e per l’adozione del provvedimento finale, il Ministero non ha concluso il procedimento. È stato quindi proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per ottenere l’ordine giudiziale di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inerzia protrattasi oltre il termine previsto dalla legge. In particolare, ha rilevato che il Ministero era tenuto a esaminare l’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, il quale prevede la verifica della completezza della documentazione entro trenta giorni e l’adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il termine era inutilmente decorso senza l’adozione del provvedimento conclusivo, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato inoltre nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, o un suo delegato, affinché provveda, su richiesta dell’interessata, entro ulteriori 180 giorni in caso di perdurante inerzia. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato ritenuto fondato in presenza dell’obbligo di provvedere e dell’inerzia oltre il termine previsto.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    Costituisce, secondo la sentenza, il fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sull’istanza di riconoscimento.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”

    Impone all’autorità competente di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e, se necessario, di richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”

    Impone l’adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando, da un lato, sussiste un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e, dall’altro, l’inerzia si protrae oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • L’accertamento dell’illegittimità del silenzio consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e di nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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