Sentenza n. 880/2026 - Milano, Sezione 2
PER LA PIENA E CONFORME ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi a seguito di sentenza n. 108/2024 depositata in data 28/02/2024 del Tribunale di Lodi-sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 108/2024, relativa al pagamento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 108/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 ottobre 2024. Il titolo aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. A fronte del mancato pagamento, la creditrice ha domandato l'ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento della somma complessiva di euro 2.000,00 oltre accessori, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di pagamento, era decorso al momento della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lodi. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al pagamento delle somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori, degli oneri e delle spese aventi titolo nella sentenza e degli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'importo residuo, gli interessi, la loro misura e decorrenza devono essere verificati secondo il titolo giudiziale, la legge e gli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con 120 giorni per l'esecuzione dell'incarico. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio dell'azione esecutiva.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Imponе di determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti secondo i parametri civilistici applicabili, senza che i conteggi unilaterali del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.
art. 1283 c.c.
Rileva quale parametro legale per la verifica degli interessi dovuti sul credito oggetto di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Costituisce il parametro richiamato dal titolo giudiziale per il calcolo degli interessi legali e dell'eventuale rivalutazione monetaria.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la disciplina processuale delle spese e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione satisfattiva ed esecutiva, non costitutiva del diritto di credito: la misura del credito discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- Quando il giudicato di condanna pecuniaria è rimasto ineseguito e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, è decorso, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione né il giudice quanto all'importo definitivo: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati in base al titolo, alle ulteriori disposizioni di legge e agli artt. 1282 e seguenti del codice civile.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'espletamento dell'incarico.
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