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Sentenza

Sentenza del 16/01/2020 n. 120 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Onlus - requisiti - registro - cancellazione - parere Agenzia delle entrate - necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

la controversia verteva sulla legittimità della cancellazione dall'albo per presunta perdita dei requisiti ONLUS, effettuata senza aver previamente acquisito il parere dell'Agenzia delle Entrate; si discuteva se detto parere sia condizione necessaria per accertare la perdita dei requisiti ai fini della cancellazione

La decisione

il giudice ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 266/2003 in relazione ai requisiti previsti dall'art. 10 del D.lgs. n.460/1997, l'amministrazione deve acquisire il preventivo parere dell'Agenzia delle Entrate prima di adottare il provvedimento di cancellazione. La cancellazione adottata senza acquisizione del parere è stata quindi qualificata come illegittima e annullata (o è stato riconosciuto il diritto alla rinnovata valutazione con acquisizione del parere)

Norme richiamate

  • D.M. 18 luglio 2003, n. 266, art. 5, comma 2

    Art. 5, comma 2, D.M. 266/2003

    va intesa come prescrizione procedimentale: per l'accertamento della perdita dei requisiti ONLUS l'amministrazione deve preventivamente acquisire il parere dell'Agenzia delle Entrate; l'omissione di tale acquisizione incide sulla legittimità del provvedimento di cancellazione

  • D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10

    Art. 10, D.lgs. n.460/1997

    definisce i requisiti e i benefici fiscali delle ONLUS; la norma è richiamata per individuare gli elementi oggetto dell'accertamento tecnico-fiscale che l'Agenzia delle Entrate è chiamata a esprimere

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione intende cancellare un'ONLUS dall'albo per perdita dei requisiti, deve acquisire il parere preventivo dell'Agenzia delle Entrate: l'acquisizione è una condizione di legittimità del provvedimento
  • L'Agenzia delle Entrate svolge una funzione tecnico-fiscale essenziale per valutare l'effettiva perdita dei requisiti previsti dall'art.10 D.lgs. 460/1997; il parere è di carattere tecnico/consultivo ma la sua acquisizione è obbligatoria
  • La mancata acquisizione del parere è un vizio procedimentale che può portare all'annullamento del provvedimento di cancellazione in sede giurisdizionale o al riesame amministrativo
  • L'onere di provare la sussistenza della perdita dei requisiti grava sull'amministrazione che dispone la cancellazione; l'ONLUS ha diritto al contraddittorio e a produrre documentazione per dimostrare il mantenimento dei requisiti
  • Se il parere dell'Agenzia è negativo, l'amministrazione resta comunque vincolata al rispetto delle garanzie procedurali (motivazione, diritto di difesa) prima di adottare la cancellazione definitiva
  • In situazioni analoghe è opportuno che le autorità attivino tempestivamente il canale di richiesta del parere e che le ONLUS conservino e producano documentazione fiscale e statutaria comprovante i requisiti

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