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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31931/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per plurime ipotesi di estorsione (capi 9), 31) e 33)) nell'ambito dell'operazione "Blu notte". Il ricorrente contestava: 1) la carenza di gravità indiziaria sostenuta sul fatto che si sarebbe limitato a veicolare messaggi del fratello senza consapevolezza piena delle richieste estorsive; 2) la mancata prova della sua appartenenza o partecipazione a fenomeno mafioso e, quindi, l'ingiustificata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso e dell'art. 628, comma 3, n. 3), c.p.; 3) l'assenza delle esigenze cautelari, invocando il "tempo silente" (oltre 3 anni tra fatti e misura), l'assenza di condotte successive e la presunta disarticolazione del clan.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti costituissero in gran parte una ricostruzione alternativa del materiale intercettativo, sindacato non consentito in sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto logica e priva di vizi la motivazione del Tribunale del riesame che ha valutato le intercettazioni come dimostrative di un contributo consapevole del ricorrente alle azioni estorsive e dell'esistenza del metodo mafioso, anche alla luce di precedenti provvedimenti che attestano il controllo criminale del clan BELLOCCO sul territorio. Sulle esigenze cautelari la Cassazione ha condiviso la valutazione del rischio di recidiva fondato sui legami dell'indagato con il circuito estorsivo e con esponenti di vertice del clan; ha inoltre ritenuto che il decorso di meno di tre anni non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una sanzione alla Cassa delle ammende quantificata in euro tremila; non sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. perché il ricorrente è sottoposto agli arresti domiciliari.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante "mafi o" (o del principio dell'estorsione ambientale) sulla base di elementi già accertati in precedenti provvedimenti irrevocabili e dalle intercettazioni, che dimostrano il controllo del clan BELLOCCO sul territorio.

  • art. 628, terzo comma, n. 3) cod. pen.

    L'aggravante per il metodo mafioso/associazione è stata ritenuta integrata anche rispetto alle singole fattispecie estorsive attribuite al ricorrente, in relazione al contesto organizzativo e alle modalità ricostruite dagli atti intercettivi.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari salvo prova contraria, osservando che il mero decorso del tempo non è idoneo da solo a superare tale presunzione, specie se non si dimostri un significativo periodo privo di condotte sintomatiche di pericolosità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Non sono stati disposti gli adempimenti previsti da tale norma in quanto il ricorrente risultava già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Cassazione non è luogo per una nuova valutazione di merito delle intercettazioni: può censurare solo vizi logico‑giuridici della motivazione, non proporre una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • L'interpretazione di linguaggio criptico o di espressioni intercettate costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se logica e coerente con le massime di esperienza.
  • Per rimettere in discussione l'applicazione dell'aggravante mafiosa occorre dimostrare l'assenza di un contesto organizzato o la carenza di elementi probatori specifici; se il controllo territoriale del clan è già accertato da provvedimenti irrevocabili, l'aggravante è più agevolmente confermabile.
  • La sola trasmissione di messaggi può integrare partecipazione a reato quando le intercettazioni dimostrino consapevolezza, autonomia decisionale o interesse personale (es. lucro) nel risultato del reato; in difetto, la difesa deve puntare a evidenziare contraddizioni logiche nella motivazione del giudice di merito.
  • Il "tempo silente" può essere rilevante per escludere esigenze cautelari soltanto se il periodo è rilevante e privo di ulteriori condotte indicanti pericolosità: il semplice decorso di tempo, in particolare inferiore a tre anni, non è sufficiente.
  • Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari conviene produrre elementi concreti che smentiscano il rischio di reiterazione (p. es. comprovata cessazione dei contatti con il sodalizio, attività lecite stabili, interventi di derubricazione delle posizioni) e dimostrare vizi di istruttoria o motivazione del giudice di merito.

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