Sentenza n. 1358/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità, previa sospensione degli effetti, - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lentini n. 16 del 16.3.2026 avente ad oggetto “Art. 10, comma 2, della L.R. n. 37/97 e ss.mm.ii. - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Rosario Lo Faro presentata da n. 9 Consiglieri Comunali con nota prot. n. 5258 in data 2 marzo 2026”; nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura istruttoria, allo stato non conosciuti, ivi comprese: - la nota prot. n. 5258 del 2.3.2026 recante la mozione di sfiducia al Sindaco del Comune di Lentini, dott. Lo Faro Rosario, presentata, ai sensi dell’art. 10, L.R. n. 35 del 15 settembre 1997, dai Consiglieri Comunali Vasta Giuseppe, Greco Cirino, Bosco Santacono Silvana, Reale Francesca, Cunsolo Maria, Campisi Luigi, Landro Antonino, Consiglio Francesca, Pericone Diletta; - il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 9 marzo 2026 con la quale si dispone il rinvio dell’esame dell’ordine del giorno concernente l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale “…a data da destinarsi e comunque successivamente alla seduta del 16 marzo 2026 fissata per la discussione e votazione della mozione di sfiducia dei confronti del Sindaco”; - la proposta di deliberazione n. 13 del 10.3.2026 del Comune di Lentini - Settore 1 avente ad oggetto “Art. 10, comma 2, della L.R. n. 37/97 e ss.mm.ii. - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Rosario Lo Faro presentata da n. 9 Consiglieri Comunali con nota prot. n. 5258 in data 2 marzo 2026”; - la nota prot. n. 0006045/2026 del 9.3.2026 con cui il Vice Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio Comunale del Comune di Lentini per la trattazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco nella seduta del 16.3.2026; - il D.A. n. 125 Servizio 5 Elettorale del 23.3.2026 di indizione delle elezioni amministrativi e alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei rispettivi consigli comunali nonché dei presidenti dei consigli circoscrizionali, di cui all’allegato “A” al suddetto decreto, per quanto d’interesse; - deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 4 marzo 2026, per quanto d’interesse; - il D.P. n. 525/Gab del 26.3.2026 con cui, dichiarata la cessazione del Sindaco e della Giunta e, contestualmente, disposto lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di Lentini (SR), il Presidente della regione Siciliana ha nominato il dott. Salvatore Marco Puglisi, con la qualifica di Segretario Comunale, fascia A, Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Lentini in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, fino all’insediamento degli organi ordinari, eletti nella prima tornata elettorale utile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consiliare di approvazione della mozione di sfiducia al sindaco e atti consequenziali di cessazione degli organi comunali, scioglimento del consiglio e convocazione dei comizi elettorali
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e amministrazioni regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Lentini che ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, nonché gli atti consequenziali regionali di cessazione del sindaco e della giunta, scioglimento del consiglio comunale e indizione delle elezioni. Il primo motivo deduceva violazione della disciplina statale, regionale, statutaria e regolamentare sul funzionamento del consiglio comunale, incompetenza del vicepresidente e violazione del principio di legalità. Secondo i ricorrenti, essendo vacante la carica di presidente del consiglio per dimissioni, il vicepresidente avrebbe potuto convocare il consiglio soltanto per eleggere il nuovo presidente, non anche per discutere e votare una mozione di sfiducia al sindaco. Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, valorizzando il parere del segretario generale contrario alla convocazione effettuata dal vicepresidente e il mancato esame di richieste di chiarimenti rivolte ad altre autorità. Il terzo motivo deduceva l'illegittimità derivata degli atti successivi e l'illegittimità del decreto di convocazione dei comizi elettorali, adottato prima del decreto di cessazione degli organi comunali e di scioglimento del consiglio. Gli intervenienti e le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione dei ricorrenti, l'integrità del contraddittorio e l'infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., applicando il rito abbreviato previsto per le controversie relative allo scioglimento degli organi di governo degli enti locali. Ha preliminarmente estromesso la Regione Siciliana, ritenendo che la relativa attività amministrativa faccia capo ai singoli assessori competenti, mentre ha ritenuto necessaria la presenza in giudizio della Presidenza della Regione in relazione agli atti regionali impugnati. Ha respinto l'eccezione di non integrità del contraddittorio, poiché i consiglieri comunali contribuiscono alla formazione della volontà dell'ente ma non sono controinteressati sostanziali, non essendo destinatari di una situazione di vantaggio concreta e diretta derivante dagli atti impugnati. Ha dichiarato il ricorso inammissibile, con riferimento alla deliberazione consiliare, quanto alla posizione delle due ex consigliere comunali, poiché erano presenti alla seduta, avevano partecipato ai lavori e votato contro la mozione, senza dimostrare una lesione concreta delle proprie prerogative. Ha ritenuto altresì il sindaco privo di legittimazione a far valere vizi relativi alla convocazione e al funzionamento del consiglio, in quanto tali norme tutelano le prerogative dei consiglieri. Nel merito, comunque, ha ritenuto infondati i motivi. Dallo statuto e dal regolamento comunale emerge che il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e negli altri casi previsti, senza limitazioni connesse all'importanza o alla sensibilità degli argomenti trattati. Il concetto di assenza comprende anche la vacanza determinata dalle dimissioni; diversamente, il consiglio resterebbe privo di un soggetto legittimato a esercitare le funzioni presidenziali. Lo statuto impone l'elezione immediata del nuovo presidente soltanto in caso di revoca mediante mozione, non anche in caso di dimissioni, per le quali non è prevista una specifica tempistica. È stata quindi ritenuta legittima la convocazione e la presidenza della seduta da parte del vicepresidente. Anche ipotizzando la necessità di eleggere prioritariamente il nuovo presidente, tale violazione non sarebbe stata idonea a invalidare la mozione di sfiducia, non essendo stata dedotta alcuna modalità patologica di conduzione della seduta o influenza sull'esito della votazione. Sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione, poiché la questione era stata esaminata dal consiglio alla luce del parere del segretario generale. Lo sviamento non è stato provato con elementi precisi e concordanti. Esclusa l'illegittimità della mozione, è stata esclusa anche quella derivata degli atti successivi. L'adozione del decreto di convocazione dei comizi elettorali prima del decreto formale di cessazione e scioglimento è stata qualificata come mera irregolarità formale non invalidante, poiché il presupposto sostanziale della procedura, costituito dalla mozione di sfiducia approvata il 16 marzo, era anteriore. Il ricorso è stato quindi respinto, con estromissione della Regione Siciliana e compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare quando sussistono i presupposti di legge e le parti sono sentite.
art. 119, comma 1, lett. e), c.p.a.
provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento
Prevede il rito abbreviato per le controversie relative allo scioglimento degli organi di governo degli enti locali e agli atti connessi.
art. 10, commi 1 e 2, l.r. Sicilia n. 35/1997
Disciplina richiamata per la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e per i relativi effetti sugli organi comunali.
art. 12 dello Statuto del Comune di Lentini
Prevede la sostituzione del presidente del consiglio comunale da parte del vicepresidente in caso di assenza, impedimento o negli altri casi regolamentari; il TAR ha interpretato il termine assenza in senso ampio, comprensivo della vacanza per dimissioni.
art. 13, comma 3, dello Statuto del Comune di Lentini
nella seduta immediatamente successiva da tenersi entro e non oltre giorni dieci
Impone l'elezione immediata del nuovo presidente soltanto dopo l'approvazione di una mozione di revoca del presidente, non anche dopo le sue dimissioni.
art. 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Lentini
Conferma la funzione sostitutiva del vicepresidente senza limitare tale funzione in ragione dell'oggetto o della rilevanza politica delle deliberazioni.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il riferimento è coerente con la qualificazione della sequenza temporale degli atti elettorali come mera irregolarità formale non invalidante; il testo non esplicita tuttavia l'applicazione della disposizione.
Massime di principio
- La legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare deliberazioni dell'organo di appartenenza sussiste soltanto quando sia dedotta una lesione concreta e diretta delle loro prerogative, dello ius ad officium o del corretto esercizio del mandato; non è sufficiente invocare genericamente la violazione della legalità dell'azione amministrativa, poiché ciò trasformerebbe il ricorso in un'azione popolare.
- Il sindaco non è legittimato a dedurre vizi relativi alla convocazione e al funzionamento del consiglio comunale quando le norme asseritamente violate sono poste a tutela delle prerogative dei consiglieri e non incidono direttamente sulla posizione giuridica del sindaco.
- In assenza del presidente del consiglio comunale, il vicepresidente può esercitare le funzioni sostitutive anche quando la vacanza derivi dalle dimissioni del titolare, se lo statuto e il regolamento prevedono la sostituzione in caso di assenza o impedimento e non stabiliscono una diversa disciplina per la vacanza.
- La funzione sostitutiva del vicepresidente del consiglio comunale non è limitata agli argomenti di ordinaria amministrazione o privi di particolare rilevanza politica: salvo una specifica preclusione normativa o statutaria, essa si estende a tutti gli oggetti rientranti nella competenza del presidente.
- Il vizio di convocazione o di conduzione di una seduta consiliare non determina l'invalidità della deliberazione se non è dimostrato che abbia leso prerogative tutelate o alterato concretamente la formazione e l'esito della volontà collegiale.
- Lo sviamento di potere richiede elementi di prova precisi e concordanti circa il perseguimento di una finalità diversa da quella istituzionale; non sono sufficienti supposizioni o indizi generici, soprattutto quando l'atto rispetti forma, contenuto e finalità pubblica tipica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1038/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1039/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1040/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1041/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1042/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1043/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →