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Sentenza

Sentenza n. 10677/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione Dirigente Giunta Regionale n. 24300 del 12.12.2022 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna il 13.12.2022, della nota Prot. 13/12/2022.1226250.U., cominciata a mezzo PEC alla ricorrente in p.d., avente ad oggetto Pay-back dispositivi medici -anni 2015-2018, con cui sono state individuate le Aziende fornitrici delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-Bis dell’art. 9-Ter del Decreto Legge 19 giungo 2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, nonché di ogni atto ad essi presupposto, inerente, conseguente e connesso, a ancorché non conosciuto, inerente al procedimento di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ed il risarcimento del danno ingiusto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da B.B.S. S.R.L. il 24\4\2025 : - della determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna del 27.11.2024, n. 25860, recante l’aggiornamento dell’entità delle quote di ripiano a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici a titolo di pay back per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, in ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale del 22.7.2024, n. 139, nella parte in cui hanno posto a carico della ricorrente la somma di € 9.656,30, unitamente alla nota del medesimo Direttore del 24.1.2025, Prot. 24/01/2025.0073840.U, recante l’intimazione a pagare la detta somma, agli atti istruttori, ancorché sconosciuti ed ove occorra la determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salutee Welfare della Regione Emilia-Romagna del 29.12.2023, n. 27391, unitamente a tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi;

Giustizia amministrativa202306069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e ministeriali di determinazione degli obblighi di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché successivi atti di aggiornamento e intimazione al pagamento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti ministeriali e regionali relativi al payback sanitario per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando gli obblighi di ripiano posti a suo carico e chiedendo anche il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato l'atto regionale di aggiornamento delle quote, adottato in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, che aveva posto a suo carico la somma di 9.656,30 euro, nonché la relativa intimazione al pagamento. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto per gli anni considerati l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. La Regione ha documentato l'avvenuto pagamento della quota ridotta da parte della società e ha chiesto la cessazione della materia del contendere; la ricorrente ha aderito alla richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha ritenuto applicabile lo ius superveniens di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, secondo cui l'integrale versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi. L'accertamento regionale dell'avvenuto versamento determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di ripiano. Le spese sono state compensate in conformità alla medesima disposizione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue ex lege l'obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018 e, unitamente all'accertamento regionale, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro gli atti di ripiano; le spese devono essere compensate.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta stabilisce che il versamento integrale di una quota ridotta dell'obbligazione estingue il debito amministrativo e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative allo stesso debito, l'avvenuto pagamento accertato dall'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti aventi a oggetto i provvedimenti di determinazione dell'obbligazione.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, per effetto di una disciplina sopravvenuta e dell'adempimento documentato dalla parte obbligata, non residua più alcuna utilità concreta nella decisione sulle censure rivolte agli atti originariamente impugnati.
  • Quando la disciplina sopravvenuta prevede espressamente la compensazione delle spese per i giudizi definiti a seguito dell'adempimento della quota ridotta, il giudice deve compensare le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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