Cassazione Civile, Sentenza n. 18096/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano pignorato crediti del Comune di Brindisi sulla base di un titolo esecutivo; il Comune ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sostenendo però che, in realtà, non era debitore ma creditore dei Guadalupi e chiedendo la restituzione di somme pagate in eccesso (€ 665.886,96) in relazione a una precedente sentenza riformata in appello. In primo grado il Tribunale di Brindisi ha sospeso l’esecuzione e accolto l’opposizione, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello di Lecce. I Guadalupi hanno impugnato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il giudizio di merito viziato per difetto di integrità del contraddittorio: il terzo pignorato non era stato chiamato a partecipare al giudizio di opposizione all’esecuzione, mentre la Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, che il terzo pignorato è litisconsorte necessario nelle opposizioni relative ad espropriazioni presso terzi. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Brindisi quale giudice di primo grado in persona di diverso magistrato; spese di legittimità a carico della parte soccombente come disposto dalla Corte.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; nel caso esaminato l'opposizione è stata proposta dall'ente debitore per contestare la sussistenza del credito azionato
art. 543 e ss. c.p.c.
menzionato come quadro normativo dell'espropriazione presso terzi
riferimento alle norme sull'espropriazione presso terzi, nelle quali il terzo pignorato è individuato quale soggetto interessato dagli effetti dell'assegnazione dei crediti pignorati
art. 354 c.p.c.
prevista la rimessione al giudice di prime cure per integrazione del contraddittorio quando venga riscontrata mancanza di necessario litisconsorte
art. 383 c.p.c.
norma che consente la cassazione con rinvio quando è ravvisata la nullità del processo per violazione di norme sul contraddittorio o sul litisconsorzio necessario
Giurisprudenza Cassazione
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021 (e seguenti conformi)
principio nomofilattico secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive relative ad espropriazione presso terzi; la sua mancata partecipazione determina nullità rilevabile d'ufficio
Massime di principio
- Nelle opposizioni all’esecuzione riguardanti espropriazioni presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario: deve essere coinvolto nel giudizio, altrimenti la decisione è nulla e annullabile in ogni stato del processo
- Se il terzo pignorato non è stato evocato, la Corte può rilevare d’ufficio la nullità e cassare le pronunce anche senza entrare nel merito della controversia, con rinvio al giudice di prime cure per nuovo giudizio
- Il giudice di merito, se rileva la mancanza del terzo necessario, deve disporre l'integrazione del contraddittorio o rimettere la causa al primo grado secondo le norme processuali (art. 354 c.p.c.)
- Per i creditori/debitori: quando si promuove un pignoramento presso terzi o si propone opposizione, è essenziale verificare e far partecipare il terzo pignorato per evitare nullità processuali che vanificano le pronunce sostanziali
- Per il terzo pignorato: ha un interesse diretto e attuale nella procedura e deve valutare tempestivamente la propria posizione (ad es. entrare in giudizio o opporsi) perché la mancata partecipazione può incidere direttamente sulla sua sfera patrimoniale
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