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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18096/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti avevano pignorato crediti del Comune di Brindisi sulla base di un titolo esecutivo; il Comune ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sostenendo però che, in realtà, non era debitore ma creditore dei Guadalupi e chiedendo la restituzione di somme pagate in eccesso (€ 665.886,96) in relazione a una precedente sentenza riformata in appello. In primo grado il Tribunale di Brindisi ha sospeso l’esecuzione e accolto l’opposizione, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello di Lecce. I Guadalupi hanno impugnato in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il giudizio di merito viziato per difetto di integrità del contraddittorio: il terzo pignorato non era stato chiamato a partecipare al giudizio di opposizione all’esecuzione, mentre la Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, che il terzo pignorato è litisconsorte necessario nelle opposizioni relative ad espropriazioni presso terzi. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Brindisi quale giudice di primo grado in persona di diverso magistrato; spese di legittimità a carico della parte soccombente come disposto dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; nel caso esaminato l'opposizione è stata proposta dall'ente debitore per contestare la sussistenza del credito azionato

  • art. 543 e ss. c.p.c.

    menzionato come quadro normativo dell'espropriazione presso terzi

    riferimento alle norme sull'espropriazione presso terzi, nelle quali il terzo pignorato è individuato quale soggetto interessato dagli effetti dell'assegnazione dei crediti pignorati

  • art. 354 c.p.c.

    prevista la rimessione al giudice di prime cure per integrazione del contraddittorio quando venga riscontrata mancanza di necessario litisconsorte

  • art. 383 c.p.c.

    norma che consente la cassazione con rinvio quando è ravvisata la nullità del processo per violazione di norme sul contraddittorio o sul litisconsorzio necessario

  • Giurisprudenza Cassazione

    Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021 (e seguenti conformi)

    principio nomofilattico secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive relative ad espropriazione presso terzi; la sua mancata partecipazione determina nullità rilevabile d'ufficio

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all’esecuzione riguardanti espropriazioni presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario: deve essere coinvolto nel giudizio, altrimenti la decisione è nulla e annullabile in ogni stato del processo
  • Se il terzo pignorato non è stato evocato, la Corte può rilevare d’ufficio la nullità e cassare le pronunce anche senza entrare nel merito della controversia, con rinvio al giudice di prime cure per nuovo giudizio
  • Il giudice di merito, se rileva la mancanza del terzo necessario, deve disporre l'integrazione del contraddittorio o rimettere la causa al primo grado secondo le norme processuali (art. 354 c.p.c.)
  • Per i creditori/debitori: quando si promuove un pignoramento presso terzi o si propone opposizione, è essenziale verificare e far partecipare il terzo pignorato per evitare nullità processuali che vanificano le pronunce sostanziali
  • Per il terzo pignorato: ha un interesse diretto e attuale nella procedura e deve valutare tempestivamente la propria posizione (ad es. entrare in giudizio o opporsi) perché la mancata partecipazione può incidere direttamente sulla sua sfera patrimoniale

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