Cassazione Civile, Ordinanza n. 22780/2024 del 13/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per il compenso maturato, in via di prededuzione e con privilegio, per l’attività di assistenza e consulenza svolta nella redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo della società poi fallita. Il giudice delegato aveva respinto l’insinuazione accogliendo l’eccezione di inadempimento della curatela; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo che il professionista avesse eseguito l’incarico con grave negligenza e imperizia, per aver predisposto un piano non coerente con l’attestazione, per non aver fatto seguire le modifiche sostanziali da una nuova attestazione e per avere proposto una falcidia dei creditori incompatibile con l’ordine legale delle prelazioni e con la minima soddisfazione dei chirografari. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2233 e 2236 c.c. e dell’art. 161 l.fall., sostenendo che il rigetto della domanda di concordato dipendeva da valutazioni discrezionali del tribunale e non poteva trasformarsi la prestazione professionale in obbligazione di risultato; 2) violazione degli artt. 2233 c.c. e 111, 161 l.fall. per il mancato riconoscimento della prededuzione, assumendo che i compensi per l’attività funzionale alla presentazione della domanda sarebbero dovuti comunque, anche in caso di inammissibilità o revoca; 3) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 111 e 161 l.fall., oltre a vizi motivazionali, per non avere il giudice riconosciuto il compenso per le attività di ricostruzione patrimoniale, finanziaria, immobiliare e contabile eseguite nell’ambito dell’incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale non avesse affatto fondato il diniego del compenso sul mero esito sfavorevole della procedura concordataria, ma sull’accertata violazione del dovere di diligenza professionale nell’esecuzione dell’incarico, con specifiche condotte antidoverose non contestate in modo pertinente. Di conseguenza è stata confermata la decisione di merito che aveva escluso il diritto del professionista al compenso, ritenendo operante l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di interesse, poiché l’esclusione del credito in radice rendeva irrilevante la questione della prededuzione; il terzo motivo è stato ritenuto non coerente con la ratio decidendi e in parte meramente merito-critico. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
richiamato in relazione alla determinazione del compenso professionale, ma ritenuto non utile a superare l’accertato inadempimento del professionista
art. 2236 c.c.
invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ribadito che il tema decisivo era la diligenza nell’esecuzione dell’incarico
art. 161 l.fall.
richiamato per la disciplina della domanda di concordato e dell’attestazione; la Corte ha valorizzato la necessità di coerenza tra piano e attestazione e la rilevanza delle modifiche sostanziali
art. 1176, comma 2, c.c.
criterio di valutazione della diligenza professionale, la cui violazione ha giustificato l’eccezione di inadempimento
art. 1460 c.c.
applicato per escludere il diritto al compenso in presenza di inadempimento del professionista
art. 111 l.fall.
richiamato dal ricorrente in tema di prededuzione, ma ritenuto privo di rilievo una volta escluso il credito in radice
art. 36 Cost.
invocato a sostegno del diritto al compenso, senza incidere sull’esito della controversia
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio denunciato nei primi tre motivi di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di insinuazione al passivo, il curatore che eccepisce l’inadempimento del professionista deve allegare e provare il titolo negoziale e contestare la non corretta esecuzione della prestazione; grava invece sul professionista dimostrare la correttezza del proprio adempimento o che l’esito negativo derivi da fattori esterni imprevedibili.
- L’attività del professionista incaricato di assistere un’impresa nella predisposizione di una procedura concorsuale non è qualificabile come obbligazione di risultato per il solo fatto che la procedura sia stata respinta o non abbia avuto successo; ciò che rileva è la conformità della prestazione al parametro di diligenza professionale.
- Se il giudice accerta gravi errori tecnici o omissioni del professionista nella predisposizione di un piano concorsuale, il compenso può essere negato per inadempimento, anche quando l’attività sia stata effettivamente svolta in parte, se essa risulta oggettivamente inidonea a perseguire l’interesse del cliente.
- Le modifiche sostanziali a un piano o a una proposta di concordato richiedono coerenza con l’attestazione prevista dalla legge; la mancata rinnovazione dell’attestazione, quando necessaria, può integrare un profilo di negligenza professionale.
- La questione della prededuzione diviene priva di rilievo se il credito professionale è escluso in radice per effetto dell’eccezione di inadempimento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in una diversa ricostruzione del merito o in contestazioni generiche del vizio motivazionale.
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