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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05974/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto non censurabili le valutazioni di merito della Corte d'appello sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del danno, sulle attenuanti generiche, sulla conversione della pena e sull'ipotesi attenuata di estorsione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per una tentata estorsione, censurando: 1) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti; 3) il mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva; 4) il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di estorsione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il quarto motivo indeducibili perché meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione congrua; il secondo motivo manifestamente infondato perché attinente a valutazione discrezionale di merito sorretta da motivazione non illogica; il terzo motivo manifestamente infondato perché il diniego della pena sostitutiva era fondato su prognosi sfavorevole di futura recidiva, desunta dalla reiterazione della condotta e da profili soggettivi dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutato anche alla luce degli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa; non rileva la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche e il loro bilanciamento sono espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per illogicità manifesta o arbitrarietà.

  • art. 1 l. 689/1981

    La pena sostitutiva può essere negata quando il giudice formuli una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, valorizzando la reiterazione della condotta e i profili soggettivi dell'imputato.

  • art. 629 c.p.

    La decisione richiama il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di estorsione, ritenendo corretta la valutazione di particolare gravità della condotta e dell'intensità del dolo.

  • art. 56 c.p.

    La fattispecie concreta riguarda una tentata estorsione, richiamata nel ragionamento della Corte sulla gravità della condotta e sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza che si limiti a riprodurre in cassazione motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è indeducibile o comunque inammissibile per difetto di specificità.
  • La circostanza attenuante del danno di particolare tenuità richiede che il pregiudizio sia realmente lievissimo; nel reato contro il patrimonio occorre considerare non solo il valore economico del bene o della somma, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla vittima.
  • Le determinazioni sulle attenuanti generiche appartengono al giudizio di merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica e non meramente apparente.
  • Il diniego di una pena sostitutiva è legittimo quando il giudice motivi con una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato, fondata su elementi concreti della personalità e della condotta dell'imputato, non sul solo astratto disvalore del reato.
  • Il mancato riconoscimento di un'ipotesi attenuata del delitto contestato è insindacabile in sede di legittimità se il giudice di merito ha già esaminato e confutato con argomentazioni logiche le deduzioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneRiti alternativiImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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