Sentenza n. 8606/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno datato 18 febbraio 2020 e notificato in data 10 giugno 2020 per il tramite della Prefettura di Verona, relativamente alla domanda di cittadinanza italiana per residenza K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottato dal Ministero dell'Interno il 18 febbraio 2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo difetto di istruttoria, difetto di motivazione e motivazione incongrua, insufficiente e incompleta. Ha sostenuto che l'Amministrazione si sarebbe limitata a valorizzare precedenti penali e vicende risalenti nel tempo, senza considerare adeguatamente il livello di integrazione raggiunto nel tessuto sociale ed economico italiano. Il diniego era fondato su una condanna per ricettazione, una condanna per furto, un'intimazione di espulsione e ulteriori denunce o deferimenti concernenti furto aggravato e violazioni della disciplina sul soggiorno, anche riferiti ad alias. Il ricorrente non ha contestato la sussistenza dei fatti e ha dedotto di essere intenzionato ad attivarsi per ottenere la riabilitazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego adeguatamente motivato e preceduto da un'istruttoria sufficiente, anche mediante comunicazione del preavviso di rigetto. L'Amministrazione ha valutato gli elementi ostativi non in modo atomistico, ma nel loro complesso, considerando la periodicità, la reiterazione e la natura delle condotte quali indicatori dell'inaffidabilità e della scarsa adesione ai valori della comunità. In particolare, le condanne per ricettazione ex art. 648 c.p. e furto ex art. 624 c.p., puniti con pena massima non inferiore a tre anni, sono state ritenute automaticamente ostative ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992. Secondo il Collegio, tale previsione, pur dettata per la cittadinanza iure matrimonii, si applica anche alla cittadinanza per residenza, a fortiori, limitatamente all'individuazione dei reati immediatamente preclusivi. La mancanza di riabilitazione impediva di superare l'effetto ostativo al momento dell'adozione del diniego. Il mero decorso del tempo, l'occupazione stabile, l'integrazione sociale e l'assenza di attuale pericolosità non sono stati ritenuti sufficienti, poiché costituiscono il normale percorso dello straniero regolarmente soggiornante e non integrano speciali meriti. La riabilitazione è stata considerata l'unico rimedio idoneo a eliminare l'effetto preclusivo dei precedenti penali, non fungibile con altre cause di estinzione del reato. Il ricorrente potrà comunque ripresentare l'istanza dopo avere conseguito la riabilitazione. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale; la relativa posizione del richiedente è qualificata come interesse legittimo pretensivo e l'Amministrazione esercita una valutazione discrezionale, salvo i limiti derivanti dalle cause ostative normative.
art. 6, comma 2, lett. b), legge n. 91/1992
Individua, sulla base della pena edittale massima non inferiore a tre anni, fattispecie criminose automaticamente ostative alla concessione della cittadinanza; tale previsione è stata ritenuta applicabile anche alla cittadinanza per residenza, a maggior ragione rispetto alla cittadinanza iure matrimonii.
art. 6, comma 3, legge n. 91/1992
La riabilitazione elimina l'effetto ostativo dei precedenti penali e, per la cittadinanza per residenza, determina la riespansione del potere discrezionale dell'Amministrazione, non l'automatica concessione della cittadinanza.
art. 648 c.p.
La condanna per ricettazione è stata considerata relativa a un reato automaticamente ostativo, in quanto punito con pena massima non inferiore a tre anni.
art. 624 c.p.
La condanna per furto è stata considerata relativa a un reato automaticamente ostativo, in quanto punito con pena massima non inferiore a tre anni.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato valorizzato quale momento dell'istruttoria e del contraddittorio procedimentale, nell'ambito del quale l'Amministrazione ha valutato gli elementi ostativi.
art. 4, comma 3, T.U. immigrazione
È richiamato per affermare che l'inserimento sociale e lavorativo dello straniero regolarmente soggiornante rappresenta un requisito ordinario per l'ingresso e il soggiorno, non uno speciale merito ai fini della cittadinanza.
art. 5, comma 5, T.U. immigrazione
È richiamato per la medesima considerazione secondo cui la regolare integrazione sociale ed economica costituisce il normale presupposto del soggiorno legale.
art. 178 c.p.
La riabilitazione presuppone un accertamento dell'effettivo ravvedimento e reinserimento sociale del condannato ed è l'istituto rilevante per rimuovere l'effetto ostativo dei precedenti penali ai fini della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
Massime di principio
- I reati puniti con pena edittale massima non inferiore a tre anni, individuati dall'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992, costituiscono cause automaticamente ostative alla concessione della cittadinanza e comprimono il potere discrezionale dell'Amministrazione anche nelle domande presentate per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della medesima legge.
- Nelle domande di cittadinanza per residenza, i precedenti penali devono essere valutati dall'Amministrazione in modo complessivo e non atomistico, considerando la natura, la periodicità e la reiterazione delle condotte quali indicatori prognostici dell'affidabilità del richiedente e della sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
- La riabilitazione costituisce l'unico rimedio previsto dalla legge n. 91/1992 idoneo a eliminare l'effetto preclusivo dei precedenti penali automaticamente ostativi; il mero decorso del tempo o altre cause di estinzione del reato non sono fungibili con la riabilitazione.
- Dopo la riabilitazione, nella domanda di cittadinanza per residenza non si determina un diritto automatico alla concessione, ma si riespande il potere discrezionale dell'Amministrazione, che deve nuovamente valutare la posizione dell'interessato.
- La stabile occupazione, l'integrazione sociale ed economica e l'assenza di attuale pericolosità costituiscono, di regola, il normale percorso dello straniero regolarmente soggiornante e non integrano, da sole, speciali meriti idonei a neutralizzare una causa ostativa alla cittadinanza.
- Il diniego di cittadinanza è adeguatamente motivato quando indica i precedenti e le condanne rilevanti, ne espone la riconducibilità al richiedente e rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nella valutazione complessiva degli elementi ostativi.
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