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Sentenza

Sentenza del 21/03/2017 n. 967 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - accertamento - cessione di fabbricato da demolire - riqualificazione - cessione di area edificabile - non è legittima - abuso del diritto - non sussiste - onere della prova - vantaggio fiscale - incombe all'Ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La riqualificazione non è stata ritenuta legittima. In caso di cessione di un fabbricato da demolire, l'Ufficio non può considerare automaticamente l'operazione come cessione di area edificabile ai fini della tassazione della plusvalenza. L'onere di provare l'esistenza di un abuso del diritto e del conseguente vantaggio fiscale incombe sull'Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva riqualificato autonomamente la cessione di un fabbricato da demolire come cessione di un'area edificabile, ritenendo applicabile la tassazione della plusvalenza prevista dall'art. 67 del TUIR. La riqualificazione era stata fondata sul divieto di abuso del diritto, ma senza dimostrare che il contribuente avesse utilizzato il negozio giuridico in modo improprio e con l'obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale indebito.

Norme richiamate

  • Art. 67 del TUIR

    La disposizione disciplina, tra l'altro, le plusvalenze derivanti dalla cessione di aree edificabili. Non consente però di qualificare automaticamente come cessione di area edificabile una vendita avente formalmente e sostanzialmente a oggetto un fabbricato da demolire.

  • Art. 10 della legge n. 212/2000

    La norma disciplina il divieto di abuso del diritto e richiede che l'Amministrazione dimostri l'uso indebito di strumenti giuridici finalizzato al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito. Il semplice risultato fiscale più favorevole non è sufficiente.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria non può riqualificare un contratto sulla base del solo risultato economico dell'operazione o della maggiore convenienza fiscale per il contribuente.
  • La cessione di un fabbricato destinato alla demolizione non equivale automaticamente alla cessione di un'area edificabile: occorre esaminare l'oggetto effettivo del contratto e la realtà economica dell'operazione.
  • Per contestare l'abuso del diritto, l'Ufficio deve provare sia l'assenza di una valida ragione economica diversa dal risparmio fiscale sia l'esistenza di un vantaggio fiscale indebito.
  • L'onere della prova dell'abuso del diritto e del vantaggio fiscale grava sull'Amministrazione finanziaria, non sul contribuente.
  • Il contribuente può difendersi dimostrando che l'operazione era giuridicamente coerente, economicamente reale e sorretta da ragioni non esclusivamente fiscali.

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