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Sentenza

Sentenza n. 1259/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento in data 26 settembre 2025 con il quale la Prefettura di Venezia ha disposto il rigetto dell’istanza di immediata presa in carico dei ricorrenti nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015, e, in subordine per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 e della declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza medesima, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata a disporre l’immediato ingresso dei ricorrenti nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 42/2015.

Giustizia amministrativa202502372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Comunicazione prefettizia del 26 settembre 2025 che, richiamando l'indisponibilità di posti nelle strutture convenzionate, non ha disposto l'inserimento dei ricorrenti nel sistema di accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedenti asilo)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, entrati in Italia e manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, hanno domandato l'accesso immediato alle misure di accoglienza dichiarando la propria indigenza e necessità di assistenza sanitaria. Dopo l'inerzia dell'Amministrazione, hanno presentato una diffida. La Prefettura ha comunicato che, a causa dei flussi migratori e dell'assenza di posti disponibili, non era possibile procedere al collocamento. In via principale è stato chiesto l'annullamento della comunicazione per violazione degli articoli 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, violazione degli articoli 1, 11 e 14 del d.lgs. n. 142/2015, dell'articolo 17 della direttiva 2013/33/UE e degli articoli 6 e 26 del d.lgs. n. 25/2008, nonché per difetto e insufficienza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, illogicità e irragionevolezza. I ricorrenti hanno sostenuto che il diritto alle condizioni materiali di accoglienza sorge dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e che l'indisponibilità di posti non esonera l'Amministrazione dall'individuare soluzioni idonee, anche provvisorie. È stata inoltre dedotta la mancata valutazione della situazione individuale, l'assenza di verifiche su strutture alternative anche fuori provincia e l'inconferenza di alcuni presupposti fattuali. In via subordinata è stato chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento ai sensi degli articoli 2 della legge n. 241/1990 e 31 e 117 c.p.a., con ordine di provvedere e accertamento del diritto alle misure di accoglienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda principale di annullamento. La comunicazione prefettizia è stata qualificata come atto soprassessorio: apparentemente esprime l'esercizio del potere, ma in concreto rinvia la decisione a eventi futuri e incerti, senza definire il procedimento né fissare un termine certo. Pertanto non produce effetti lesivi immediati e definitivi e non interrompe l'inerzia amministrativa. Il TAR ha invece accolto la domanda subordinata sul silenzio. Ha accertato che sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza si è formato il silenzio-inadempimento, poiché il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990 era inutilmente decorso. L'indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non giustifica il mancato esercizio dell'obbligo di provvedere, poiché l'articolo 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015 impone al Prefetto di individuare soluzioni idonee per garantire l'accesso a una struttura provvisoria. La modifica dell'articolo 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, che accorda priorità ai soggetti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare, non ha escluso il diritto all'accoglienza degli altri richiedenti e non ha abrogato le misure straordinarie previste dall'articolo 11. Il giudice non ha tuttavia disposto l'immediata ammissione dei ricorrenti né accertato definitivamente la fondatezza della pretesa sostanziale, poiché residuano adempimenti istruttori e margini di valutazione amministrativa sui requisiti per l'accoglienza. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di provvedere in via definitiva sull'istanza entro dieci giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese di lite non sono state poste a carico dell'Amministrazione statale; sono stati invece liquidati i compensi del difensore dei ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il termine ordinario di trenta giorni si applica alle domande di accesso alle misure di accoglienza in assenza di un termine diverso; il suo inutile decorso determina il silenzio-inadempimento.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio e di ordinare all'Amministrazione di provvedere, senza sostituire il giudice all'Amministrazione quando residuino attività istruttorie o margini di discrezionalità.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.

    Il giudice non può ordinare direttamente l'erogazione dell'accoglienza quando occorrono ulteriori accertamenti amministrativi sui requisiti dei richiedenti.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    In assenza temporanea di posti nei centri governativi, il Prefetto deve individuare soluzioni idonee per garantire l'accesso a una struttura di accoglienza provvisoria.

  • art. 14 d.lgs. 142/2015

    L'istanza di accesso alle misure di accoglienza impone all'Amministrazione un obbligo di provvedere.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    La priorità accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude gli altri richiedenti dal sistema di accoglienza e non elimina le misure straordinarie previste dall'articolo 11.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

    Secondo la decisione, la disposizione non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Dimezza i compensi spettanti al difensore per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Una comunicazione amministrativa che non definisce l'istanza, ma rinvia la decisione a eventi futuri e incerti senza fissare un termine certo, è un atto soprassessorio: non produce una lesione immediata e definitiva, non interrompe l'inerzia e non è autonomamente impugnabile con azione di annullamento.
  • Alle domande di accesso alle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale si applica il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990, salvo che la legge o l'Amministrazione stabiliscano validamente un termine diverso.
  • L'indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere sull'istanza e di individuare, ove necessario, soluzioni provvisorie idonee a garantire l'accesso all'accoglienza ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015.
  • La previsione di una priorità per i richiedenti protezione internazionale giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude gli altri richiedenti dall'accoglienza e non rende inapplicabili le misure straordinarie previste per l'esaurimento temporaneo dei posti.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di provvedere, ma non può disporre direttamente l'erogazione della prestazione quando siano ancora necessari accertamenti istruttori o residuino margini di valutazione amministrativa sui requisiti del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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