Cassazione Civile, Ordinanza n. 33095/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dirigente scolastico volta a ottenere dall'amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in procedimenti penali nei quali era stato coinvolto. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda del Ministero volta a ottenere la dichiarazione di non debenza del rimborso, ritenendo che le condotte contestate al dirigente fossero connotate da un conflitto di interessi rispetto ai fini istituzionali dell'amministrazione e che tale situazione dovesse essere valutata ex ante, senza che il proscioglimento penale potesse automaticamente fondare il diritto al rimborso. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) ultrapetizione, violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso due diversi procedimenti penali e avrebbe attribuito rilievo a una sentenza di proscioglimento per prescrizione, ignorando quella di assoluzione piena; 2) violazione degli artt. 652 e 654 c.p.p. per non aver attribuito efficacia preclusiva al giudicato penale di proscioglimento; 3) violazione dell'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997 conv. in L. n. 135 del 1997, contestando l'esistenza del conflitto di interessi; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulle domande formulate nell'appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che, in materia di pubblico impiego privatizzato, il rimborso delle spese legali è dovuto solo quando i fatti contestati siano connessi all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali; non è invece dovuto quando il rapporto di lavoro costituisca soltanto l'occasione per la condotta illecita. Ha inoltre ribadito che l'assenza di conflitto di interessi va valutata ex ante e non è esclusa automaticamente dal proscioglimento penale, demandandosi al giudice di merito un'autonoma ricostruzione della vicenda. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva svolto tale ricostruzione e aveva ritenuto sussistente il conflitto di interessi. I motivi relativi alla pretesa efficacia del giudicato penale sono stati ritenuti inammissibili perché il ricorrente non aveva allegato la sentenza penale invocata, in violazione degli obblighi di specificazione e allegazione. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancata produzione o trascrizione degli atti necessari a delimitare il thema decidendum dell'appello incidentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato, ma ritenuto non utile a fondare le censure proposte
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova
artt. 652 e 654 c.p.p.
richiamati dal ricorrente per sostenere l'efficacia preclusiva del giudicato penale nel giudizio civile
art. 18 D.L. 25 marzo 1997 n. 67
norma invocata per sostenere il diritto al rimborso delle spese legali del dipendente pubblico
L. 23 maggio 1997 n. 135
legge di conversione del decreto richiamato dal ricorrente
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia
art. 366 n. 4 c.p.c.
richiamato per il principio di specificità dei motivi e per la necessità di allegazione degli atti rilevanti
art. 369 n. 6 c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale della decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente in un processo penale presuppone che i fatti contestati siano connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento di obblighi istituzionali; se la funzione lavorativa è solo l'occasione della condotta, il rimborso non è dovuto.
- La verifica dell'assenza di conflitto di interessi ai fini del rimborso delle spese legali va compiuta ex ante, al momento della condotta, e non è automaticamente esclusa dal successivo proscioglimento del dipendente in sede penale.
- In presenza di contestazioni sul rapporto tra giudicato penale e giudizio civile, il ricorrente deve allegare e depositare gli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- Il motivo di ricorso per omessa pronuncia deve indicare in modo puntuale il contenuto delle domande o delle difese asseritamente non esaminate, mediante produzione o trascrizione degli atti necessari a delimitare il thema decidendum; diversamente il motivo è inammissibile per genericità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32980/2021 del 10/11/2021
- ordinanza_civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32981/2021 del 10/11/2021
- ordinanza_civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32982/2021 del 10/11/2021
- ordinanza_civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32983/2021 del 10/11/2021
- ordinanza_civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32984/2021 del 10/11/2021
- ordinanza_civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32985/2021 del 10/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →