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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38727/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi, rideterminato il trattamento sanzionatorio ed escluso una aggravante. Calvi deduceva la nullità o l'insufficiente motivazione della sentenza di primo grado e la illegittima integrazione della motivazione da parte della corte d'appello; Ranzato deduceva carenza di motivazione sull'affermazione di responsabilità e travisamento delle prove, lamentando che la corte d'appello avesse imputato a lui, amministratore di diritto, responsabilità per fatti che erano stati posti in essere in periodi in cui non ricopriva la carica o erano diretti dall'amministratore di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Calvi Italo (ritenuto manifestamente infondato, alla luce del principio per cui il giudice d'appello può integrare la motivazione carente salvo casi estremi) e lo ha condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Ha invece accolto il ricorso di Ranzato Claudio, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non spiegasse in modo esaustivo le ragioni per cui il Ranzato avrebbe condiviso consapevolmente il disegno criminoso dell'amministratore di fatto; ha annullato la sentenza limitatamente alla posizione del Ranzato e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio volto a colmare le lacune motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 219, co. 2, n. 1, legge fallimentare

    richiamata come circostanza aggravante esclusa in fase d'appello; la corte ha rideterminato il trattamento sanzionatorio escludendo tale aggravante

  • art. 604 c.p.p.

    richiamato nel contesto della disciplina delle nullità per carenza motivazionale: la giurisprudenza afferma che la mancanza di motivazione è causa di nullità ma non sempre impone la declaratoria di nullità e la rimessione al giudice di primo grado; il giudice d'appello può integrare la motivazione salvo casi estremi

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (modificato dalla legge n. 46/2006)

    richiamato ai fini del principio secondo cui la Corte di Cassazione è preclusa dal sindacare in sede di legittimità il travisamento del fatto basato su mera rivalutazione delle prove; non è consentito alla Cassazione sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna alle spese e per la comminazione della somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifesto infondato (Calvi)

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato per escludere il contrasto costituzionale rispetto alla possibilità per il giudice d'appello di integrare la motivazione della sentenza di primo grado

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella discussione sulla garanzia del doppio grado di giurisdizione e sulla compatibilità delle regole procedurali che consentono l'integrazione della motivazione da parte del giudice d'appello

Massime di principio

  • Il giudice d'appello, nella sua funzione di piena cognizione, può integrare o redigere la motivazione mancante della sentenza di primo grado salvo casi estremi di assenza totale di motivazione che rendano impossibile l'integrazione.
  • La mancanza di motivazione non equivale automaticamente ad inesistenza della sentenza: la nullità è rimediabile in appello tranne quando la motivazione sia talmente assente o confusa da non poter essere ragionevolmente ricostruita.
  • In Cassazione non è consentito un sindacato di merito che si traduca in una rivalutazione alternativa o in un travisamento delle prove: le censure che consistono in una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili.
  • Nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione non è automaticamente imputabile l'amministratore formale (c.d. 'testa di legno'); va provata la sua consapevole condivisione del disegno criminoso e il contributo causalmente rilevante alle condotte distrattive, con riferimento temporale alle singole operazioni.
  • Quando atti rilevanti (es. cessioni o atti di disposizione) sono stati compiuti in periodi in cui l'imputato non rivestiva la carica, la responsabilità va adeguatamente motivata collegando ciascun atto al ruolo e alla consapevolezza dell'imputato.
  • Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può comportare la condanna del ricorrente alle spese e l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende.

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