Sentenza n. 1379/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento all’anno scolastico 2019/2020, e aveva condannato il Ministero all’erogazione dell’importo mediante buoni elettronici di spesa. Il ricorso è stato fondato sull’inadempimento dell’amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute, mediante emissione di buoni elettronici di spesa per il valore complessivo di euro 500,00. Ha assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di inutile decorso del termine, su istanza della parte interessata, dovrà intervenire in via sostitutiva il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo Ministero, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario ad acta non percepirà compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato l’obbligatorietà dell’incarico commissariale, le modalità di deposito telematico degli atti tramite PAT e la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell’esecuzione. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 189,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza e giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato, con eventuale nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile analogicamente anche alle condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
È richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., quale base per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna alle spese della parte soccombente; nel caso concreto le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è inutilmente decorso.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il successivo esercizio dei poteri sostitutivi, subordinandone l’intervento all’istanza della parte interessata.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare una responsabilità amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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