Sentenza n. 2884/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 225/2024 del Tribunale di Lecco;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Lecco n. 225/2024, relativa al pagamento di una somma risarcitoria
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 225/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento di una somma risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto, sebbene tardivamente, ad accreditare la somma dovuta. Il ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale, insistendo soltanto per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito della somma dovuta. Il Collegio ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, poiché l'ottemperanza era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la disciplina delle spese del processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, anche se la domanda principale è divenuta priva di oggetto.
- Le spese liquidate in favore della parte possono essere distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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