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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30508/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di due imputate per tentato furto aggravato di numerosi capi di abbigliamento sottratti all'interno di un negozio di grandi dimensioni, per un valore complessivo indicato in euro 2.134,90, ai danni di un punto vendita sito in un centro commerciale. Il fatto era stato ritenuto aggravato dall'esposizione delle cose alla pubblica fede. Con un unico motivo di ricorso, le imputate denunciavano violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione all'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p., sostenendo che la vigilanza del personale addetto fosse stata continua, diretta e in tempo reale, come affermato dall'addetto alla vigilanza in sede di querela, e che ciò avrebbe impedito di configurare l'esposizione alla pubblica fede. Richiamavano inoltre le concrete modalità della condotta, evidenziando che la merce non era stata occultata ma riposta nei carrelli della spesa; aggiungevano che l'intervento della vigilanza aveva comunque impedito la consumazione del furto, una volta superati i varchi di uscita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondato l'unico motivo dedotto. Ha ribadito che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è esclusa solo quando, in concreto, vi sia una sorveglianza e un controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci tali da impedire la sottrazione della res, ossia da eliminare la facilità di apprensione che giustifica la circostanza. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato le dimensioni del negozio, la durata prolungata dell'azione e il numero elevato dei capi prelevati, desumendo che vi fosse stato solo un controllo a distanza e non una vigilanza costante sui singoli beni. È stato inoltre escluso che il solo intervento del personale di vigilanza al momento della fuga potesse incidere sulla configurabilità dell'aggravante, trattandosi di profilo diverso dalla mancata consumazione del reato. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    aggravante dell'avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede

    L'aggravante sussiste solo se il titolare del bene si trova nell'impossibilità di esercitare una vigilanza continua sulla cosa; è esclusa soltanto quando vi sia, in concreto, un controllo continuativo, costante e specificamente efficace che impedisca la sottrazione della res.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020

    convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Disposizione processuale richiamata per la trattazione del ricorso nelle forme previste dall'emergenza normativa.

  • legge 18 dicembre 2020, n. 176

    conversione del D.L. n. 137 del 2020

    Norma di conversione del decreto-legge richiamata per il rito camerale senza partecipazione.

Massime di principio

  • In tema di furto, l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede presuppone che il bene sia affidato a una situazione di fatto che renda normalmente impossibile una vigilanza continua da parte del titolare o di chi ne abbia la disponibilità.
  • L'aggravante non è esclusa dalla mera presenza momentanea del titolare, del personale di vigilanza o di organi di polizia, se non risulti una sorveglianza continua, costante e concretamente idonea a impedire la sottrazione.
  • La verifica della pubblica fede va compiuta in concreto e caso per caso, avendo riguardo alle dimensioni del luogo, alle modalità dell'azione e alla reale possibilità di controllo sui singoli beni.
  • Il fatto che l'intervento del personale addetto determini l'interruzione dell'azione o impedisca la consumazione del furto non incide di per sé sulla sussistenza dell'aggravante, che attiene a un diverso profilo della regiudicanda.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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