Sentenza n. 623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 88/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accertamento di conformità relativo a un fabbricato residenziale privo di titolo edilizio e conseguente ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di accertamento di conformità e la conseguente ordinanza di demolizione. Deducevano, anzitutto, l’erroneità della qualificazione come ostativo del regime di conservazione ambientale introdotto dal PTCP provinciale nell’area interessata, sostenendo che tale disciplina avrebbe vietato soltanto nuove costruzioni e trasformazioni future, senza incidere sugli edifici già esistenti. Riproponevano quindi l’invalidità derivata dell’ordinanza di demolizione. Deducevano inoltre la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento repressivo, sostenendo che tale omissione non potesse essere giustificata dal carattere vincolato dell’ordinanza quando il precedente diniego di sanatoria fosse illegittimo e che non ricorressero ragioni di urgenza. Il diniego di sanatoria, tuttavia, era fondato anche sull’autonoma incompletezza della documentazione progettuale, non integralmente prodotta nonostante la richiesta comunale; tale autonoma ragione non era stata contestata nel ricorso di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In primo luogo, ha rilevato che gli appellanti non avevano censurato lo specifico capo della sentenza relativo all’autonoma ragione ostativa costituita dall’incompletezza della documentazione allegata alla domanda di accertamento di conformità. Tale rilievo era sufficiente, da solo, a sorreggere il rigetto della domanda di sanatoria. Il Collegio ha inoltre evidenziato la carenza di critica specifica, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., rispetto alla statuizione del TAR sulla mancanza della doppia conformità. Nel merito, la tesi degli appellanti era comunque infondata: essi prospettavano la compatibilità dell’immobile con il regime sopravvenuto soltanto sotto il profilo di un intervento conservativo, mentre la sanatoria era stata richiesta per una costruzione realizzata ex novo in assenza di permesso di costruire. Inoltre, la conformità alla disciplina vigente al momento della domanda non avrebbe potuto colmare la mancanza della conformità richiesta al momento della realizzazione dell’abuso. È stata infine respinta la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento per l’ordinanza di demolizione, qualificata come conseguenza vincolata dell’accertata abusività dell’immobile. L’omissione partecipativa è stata quindi ritenuta non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché la partecipazione non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 49 l.r. Liguria 6 giugno 2008, n. 16
Disciplina l’accertamento di conformità richiesto dagli appellanti; la domanda riguardava un fabbricato realizzato ex novo in assenza di titolo edilizio.
art. 51 n.t.a. del PTCP
Prevede il regime di conservazione ambientale applicabile all’area; il giudice lo considera ostativo alla sanatoria richiesta per una nuova costruzione abusiva.
art. 101, comma 1, c.p.a.
Richiede che l’appello contenga una critica specifica alle statuizioni della sentenza impugnata; la mancata contestazione di autonome rationes decidendi rende non superabile il relativo capo della decisione.
art. 7 l. 241/1990
Prevede la comunicazione di avvio del procedimento; la sua omissione non determina l’annullamento dell’ordinanza di demolizione quando questa abbia contenuto vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto incidere sull’esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio costituisce irregolarità non invalidante quando il provvedimento abbia natura vincolata e sia dimostrato che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più autonome ragioni, la mancata contestazione in giudizio anche di una sola di esse è sufficiente a sostenere il rigetto della domanda, purché la ragione non censurata sia idonea a sorreggere autonomamente l’atto.
- L’appello deve contenere una critica specifica di ciascuna statuizione della sentenza di primo grado posta a fondamento della decisione; la riproposizione di argomenti riferiti soltanto a una delle rationes decidendi non è idonea a superare una ragione autonoma non impugnata.
- L’accertamento di conformità richiede la doppia conformità dell’intervento edilizio, da verificare sia rispetto alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell’abuso sia rispetto a quella vigente al momento della presentazione della domanda; la conformità sopravvenuta non sana la mancanza della conformità originaria.
- La compatibilità di un manufatto esistente con una disciplina urbanistica sopravvenuta, limitata a interventi conservativi, non dimostra la conformità richiesta per sanare una costruzione realizzata ex novo in assenza del necessario titolo edilizio.
- L’ordinanza di demolizione conseguente all’accertata abusività edilizia ha natura vincolata; pertanto, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto quando la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto modificarne il contenuto.
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