Ordinanza n. 6877/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento n. prot. 566/2025 che respinge la domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro stagionale, adottato dall'Ambasciata d'Italia – Consolato – di Casablanca il 23.01.2025 e notificato il 31.01.2025, di tutti gli atti presupposti, consequenziali ancorché incogniti ed in particolare della revoca del nulla osta al lavoro P-FG/L/Q/2023 110800 ivi richiamata per relationem – contenuto e data di adozione ignoti al ricorrente per non essergli stata notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro stagionale e revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto adottato dal Consolato d'Italia a Casablanca, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Foggia e richiamata nel diniego consolare. Alla camera di consiglio il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile incompetenza territoriale del giudice adito. La questione riguardava il rapporto tra il provvedimento consolare, adottato da un'amministrazione statale con sede estera, e il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta, adottato dalla Prefettura di Foggia. Il ricorrente aveva contestato cumulativamente atti collegati nella procedura finalizzata al rilascio del titolo richiesto.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come giudice competente il TAR Puglia, sede di Bari. Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento di revoca del nulla osta, adottato dalla Prefettura di Foggia, fosse l'atto a monte, autonomamente e immediatamente lesivo, dal quale derivava l'interesse a ricorrere; pertanto, non trovava applicazione l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., che disciplina l'attrazione degli atti presupposti non immediatamente lesivi da parte dell'atto conseguenziale. Tuttavia, il rapporto tra revoca del nulla osta e diniego del visto è stato ricondotto a una connessione tra causa principale e causa accessoria, poiché i due provvedimenti si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria. In applicazione del principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse, desunto dagli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a., dall'art. 32 c.p.a., dall'art. 39, comma 1, c.p.a. e dall'art. 31 c.p.c., la competenza del TAR Puglia sulla revoca del nulla osta attrae anche quella relativa al diniego del visto. Il giudizio può essere riassunto davanti al TAR Puglia, sede di Bari, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Non è stata esaminata la domanda cautelare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
principio di inderogabilità della competenza territoriale
La competenza territoriale è inderogabile, salvo le regole processuali applicabili alla connessione tra cause.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
La disposizione opera per l'impugnazione cumulativa di un atto conseguenziale lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo; non si applica quando l'atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica, insieme agli altri principi processuali, la concentrazione davanti a un unico giudice delle cause connesse.
art. 2, comma 2, c.p.a.
ragionevole durata del processo
La ragionevole durata del processo costituisce fondamento della concentrazione delle controversie connesse.
art. 32 c.p.a.
consente il cumulo delle domande giudiziali innanzi allo stesso giudice
La possibilità di cumulare domande connesse conferma l'esigenza di trattazione unitaria davanti a un unico giudice.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali
Consente il ricorso alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.
art. 31 c.p.c.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo
La domanda accessoria può essere trattata dal giudice territorialmente competente per la domanda principale, favorendo la decisione unitaria di cause connesse.
art. 15, comma 4, c.p.a.
il processo potrà essere riassunto
A seguito della declaratoria di incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nei termini e nelle forme previste.
art. 73, comma 3, c.p.a.
previo rilievo ... della possibile incompetenza territoriale
La questione rilevata d'ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio prima della decisione.
Massime di principio
- L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. si applica all'impugnazione cumulativa di un atto conseguenziale lesivo e di un atto presupposto che non sia immediatamente lesivo e non sia autonomamente impugnabile; non disciplina ogni forma di connessione tra provvedimenti amministrativi.
- Quando un atto amministrativo a monte è autonomamente e immediatamente lesivo, la competenza territoriale relativa alla sua impugnazione non è attratta dall'atto successivo ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
- Se provvedimenti adottati da autorità diverse sono inseriti in una procedura sostanzialmente unitaria e uno costituisce l'atto principale mentre l'altro è accessorio, la competenza territoriale relativa alla causa principale può attrarre quella relativa alla causa accessoria, in applicazione del principio del simultaneus processus.
- Il principio di concentrazione delle cause connesse, fondato sull'effettività della tutela e sulla ragionevole durata del processo e confermato dagli artt. 32 e 39 c.p.a. e dall'art. 31 c.p.c., consente di trattare davanti a un unico giudice controversie connesse anche quando gli atti impugnati siano stati adottati da amministrazioni diverse.
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