Sentenza n. 3569/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 21 marzo 2025, n. 5844, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto, da parte del GSE, di un progetto standardizzato per l’ammissione ai certificati bianchi relativo alla sostituzione con tecnologia LED dell’illuminazione stradale comunale
Esito
Favorevole al resistente (autorità concedente incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante contestava il rigetto del progetto standardizzato n. CB0000000974, sostenendo, con il primo motivo, che la mera preesistenza di misuratori di energia elettrica presso gli impianti non escludesse la possibilità di ricorrere al metodo standardizzato previsto dall’art. 9, comma 1, lettera b), del d.m. 11 gennaio 2017. Secondo l’appellante, la norma avrebbe richiesto la non convenienza dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi e non l’assenza di qualsiasi misuratore, sicché i misuratori già collegati ai POD degli impianti non avrebbero consentito una misurazione dedicata dei risparmi prodotti dall’intervento. In via subordinata, la società deduceva l’illegittimità del d.m. 10 maggio 2018 per non avere previsto un meccanismo di salvaguardia che consentisse la presentazione di progetti a consuntivo relativi a interventi avviati nel periodo compreso tra il 4 aprile 2017 e l’11 luglio 2018. Con il secondo motivo contestava la statuizione di inammissibilità di tale censura, sostenendo che l’illegittimità del decreto fosse divenuta lesiva solo con il rigetto della domanda. Con il terzo motivo riproponeva le censure relative alle ulteriori ragioni indicate dal GSE: mancata verifica del soggetto che aveva sostenuto le spese per lavori a canone ed extracanone, mancata prova della data di avvio dell’intervento, presenza di corpi illuminanti non conformi, incoerenza della potenza ante intervento e mancata applicazione del parametro Pante secondo il criterio più conservativo. Deduceva violazione di legge, difetto di istruttoria, violazione dei principi di collaborazione e buona fede procedimentale ed eccesso di potere.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo, interpretando l’art. 9, comma 1, lettera b), del d.m. 11 gennaio 2017 nel senso che il metodo standardizzato è ammissibile solo quando ricorrano congiuntamente la ripetitività degli interventi in contesti assimilabili e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati, rapportata al valore indicativo dei certificati ottenibili. Il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale delle grandezze ante e post intervento, costituisce il metodo prioritario perché garantisce una quantificazione più esatta dei risparmi; il metodo standardizzato, basato sulla misurazione di un campione e sull’estensione statistica dei risultati, opera soltanto quando l’installazione dei misuratori dedicati non sia economicamente conveniente. Se i sistemi di misurazione sono già presenti e funzionanti, non occorre sostenerne l’installazione e manca quindi il presupposto della non convenienza economica richiesto per il metodo standardizzato. L’onere di dimostrare l’eventuale non economicità dell’integrazione o sostituzione della rete di misuratori grava sul proponente. Nel caso concreto, la stessa documentazione della società attestava che tutti gli impianti erano dotati di POD e misuratori idonei a rilevare i consumi ante e post intervento; pertanto il GSE aveva legittimamente fondato il rigetto su tale autonoma ragione, senza necessità di confutare ulteriormente le osservazioni della proponente. È stata respinta anche la censura relativa al supposto vuoto normativo tra i due decreti ministeriali: tale circostanza non rende ammissibile un progetto standardizzato privo delle condizioni previste dalla disciplina vigente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: un progetto a consuntivo non era mai stato presentato, sicché difettava l’interesse a censurare il regime normativo applicabile; inoltre, le considerazioni del GSE sulla conversione costituivano una digressione e non un’ulteriore autonoma causa di rigetto. In ogni caso, il GSE aveva correttamente escluso la qualificazione come progetto a consuntivo, anche in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, poiché la domanda era stata presentata dopo l’avvio della realizzazione dell’intervento. Il terzo motivo è stato dichiarato non esaminabile per carenza di interesse, poiché il rigetto risultava già validamente sorretto dalla prima autonoma ragione ostativa. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera b), d.m. 11 gennaio 2017
«metodo standardizzato [...] che consente di quantificare il risparmio addizionale [...] per cui sia dimostrata la ripetitività dell’intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi»
Il metodo standardizzato richiede sia la ripetitività degli interventi in contesti assimilabili sia la dimostrazione della non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati; se i misuratori sono già presenti e funzionanti, tale presupposto viene meno.
art. 7, comma 5, d.m. 11 gennaio 2017
I certificati bianchi sono emessi in misura corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE; tale previsione giustifica la priorità del metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale.
art. 2, comma 1, lettera o), d.m. 11 gennaio 2017
La data di avvio della realizzazione del progetto deve rispettare i limiti temporali previsti per l’accesso al meccanismo incentivante; la domanda non può essere qualificata come progetto a consuntivo quando sia stata presentata dopo l’avvio dell’intervento.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I principi di collaborazione e buona fede possono orientare la qualificazione sostanziale della domanda, ma non consentono di superare i requisiti tecnici e temporali inderogabili previsti dalla disciplina incentivante.
art. 34 c.p.a.
La domanda di adozione delle misure conseguenti all’annullamento e di tutela in forma specifica resta subordinata all’accoglimento dell’impugnazione principale.
Massime di principio
- Il metodo standardizzato di quantificazione dei risparmi energetici è ammissibile soltanto quando ricorrano congiuntamente la ripetitività dell’intervento in contesti assimilabili e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, rapportata al valore indicativo dei certificati bianchi ottenibili.
- Quando i sistemi di misurazione dei consumi sono già presenti e funzionanti, non sussiste il presupposto della non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati necessario per ricorrere al metodo standardizzato; il proponente deve dimostrare l’eventuale non economicità dell’integrazione o sostituzione dei sistemi esistenti se questi sono presenti solo parzialmente o funzionano solo in parte.
- Il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale delle grandezze ante e post intervento, costituisce il criterio prioritario per assicurare che gli incentivi corrispondano a risparmi energetici effettivamente verificati; il metodo standardizzato ha carattere derogatorio e si giustifica solo quando la misurazione puntuale non sia economicamente praticabile.
- Un supposto vuoto normativo o una difficoltà pratica nell’accesso a un diverso metodo di incentivazione non consente di derogare ai requisiti di ammissibilità stabiliti per il metodo effettivamente richiesto.
- La censura contro il regime normativo applicabile a un progetto a consuntivo è priva di interesse quando il proponente non abbia mai presentato una domanda a consuntivo e le considerazioni dell’amministrazione sulla possibile conversione costituiscano una digressione non lesiva, anziché un’autonoma ragione di rigetto.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivazioni autonome e una di esse risulta legittima, le censure contro le ulteriori ragioni non devono essere esaminate per carenza di interesse.
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