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Sentenza

Sentenza n. 5749/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 2326/2025 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 5619/2024, pubblicata in data 23/05/2025.

Giustizia amministrativa202505750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica per l’anno scolastico 2023/2024, del valore di 500 euro, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2326/2025 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 maggio 2025, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativa all’anno scolastico 2023/2024, mediante emissione di un buono elettronico di 500 euro, con interessi dalla data in cui il diritto all’accredito era sorto sino alla concreta attribuzione. Il titolo aveva inoltre liquidato 500 euro di spese di lite in favore dei difensori antistatari. Dedotta la mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto di assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Ha chiesto anche la rivalutazione monetaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, riscontrando il passaggio in giudicato del titolo, attestato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il dispositivo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza, limitatamente però alla posizione della ricorrente: le spese liquidate nel giudizio di lavoro sono escluse perché spettanti ai difensori antistatari, titolari di un autonomo credito, e non ricorrenti in questo giudizio. Ha disposto che la somma dovuta sia maggiorata degli interessi legali già riconosciuti dal giudice ordinario e ha respinto la rivalutazione, non essendo stata fornita prova di danni ulteriori. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivare dopo la scadenza del termine assegnato e la comunicazione della perdurante inerzia; l’eventuale compenso, pari a 500 euro, è posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare alla ricorrente 1.000 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio di ottemperanza, con attribuzione al difensore richiedente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il giudice considera necessario, per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, che sia inutilmente trascorso il termine dilatorio previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo quando ne sia attestato il passaggio in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento dell’Amministrazione.
  • Le somme liquidate a titolo di spese nel giudizio concluso dal titolo azionato non possono essere pretese in ottemperanza dal beneficiario della decisione se sono state attribuite ai difensori antistatari, titolari di un autonomo credito, e questi non hanno proposto il ricorso.
  • La rivalutazione monetaria non è riconoscibile in assenza di prova di danni ulteriori; restano dovuti gli interessi già riconosciuti dal titolo giudiziale.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta e porre a carico dell’Amministrazione le spese della funzione commissariale, subordinandone il pagamento alla concreta debenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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