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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01063/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore della società per il pagamento di prestazioni di risonanza magnetica nucleare rese in favore di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale nel periodo luglio-settembre 2006, per un importo di euro 1.353.377,00. L’azienda sanitaria aveva proposto opposizione sostenendo che le prestazioni fossero state erogate oltre i tetti di spesa annuali. In primo grado l’opposizione era stata accolta solo quanto agli interessi, mentre la società aveva chiesto, oltre al rigetto dell’opposizione, in via riconvenzionale il risarcimento del danno per violazione di buona fede, correttezza e responsabilità aquiliana, ovvero in subordine il pagamento ex art. 2041 c.c. In appello l’azienda sanitaria ha ottenuto la riforma integrale, con rigetto della pretesa anche sotto il profilo dell’ingiustificato arricchimento. In cassazione la società ha dedotto: 1) motivazione apparente/nullità della sentenza per mancata specifica ricostruzione dei fatti e mancanza di un effettivo accertamento del superamento del budget; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello fondato la decisione su una nota della ASL asseritamente inesistente in atti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la validazione da parte della ASL delle prestazioni del secondo e terzo trimestre 2006; 4) violazione dell’art. 2041 c.c. e della disciplina regionale/statale di settore, sostenendo che, anche a voler ritenere superato il budget, la ASL aveva comunque ricevuto le prestazioni e si era indebitamente arricchita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza d’appello affetta da nullità per motivazione mancante o solo apparente: il giudice di merito aveva correttamente richiamato in astratto il principio secondo cui le prestazioni sanitarie rese oltre il tetto di spesa non sono remunerabili, ma non aveva poi svolto il necessario accertamento in fatto sul concreto superamento del budget, sulla sua misura, sulla prova documentale richiamata dall’ASL e sulla rilevanza della validazione delle prestazioni. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà rinnovare la motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Norma richiamata per qualificare l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’azienda sanitaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sua violazione è stata dedotta come vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza di appello.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare l’utilizzo, da parte del giudice di merito, di un documento asseritamente non prodotto in giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base processuale dei motivi di nullità della sentenza per vizi di motivazione e di violazione delle regole processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Base del motivo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo per violazione e falsa applicazione di norme sostanziali in tema di indebito arricchimento e remunerazione delle prestazioni sanitarie.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria per violazione della correttezza nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria per violazione della buona fede contrattuale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per fondare la domanda risarcitoria da fatto illecito della ASL.

  • art. 2041 c.c.

    Invocato in via subordinata dalla struttura sanitaria per ottenere un’indennità da ingiustificato arricchimento della ASL.

  • art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla remunerabilità delle prestazioni sanitarie accreditate.

  • art. 19, comma 1, lett. d), L. Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 4

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo al pagamento delle prestazioni sanitarie erogate oltre budget.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Richiamato nell’appello incidentale per la disciplina degli interessi sulla somma richiesta.

Massime di principio

  • In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, il giudice deve distinguere tra la corretta affermazione del principio astratto di non remunerabilità delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa e il necessario accertamento in fatto del concreto superamento del budget e della sua incidenza sulla singola pretesa creditoria.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a crediti per prestazioni sanitarie, grava sulla struttura sanitaria la prova dell’esecuzione delle prestazioni, mentre grava sull’azienda sanitaria opponente la prova del fatto impeditivo consistente nel superamento del tetto di spesa.
  • Una sentenza è nulla per motivazione mancante o apparente quando si limita a un richiamo astratto della disciplina applicabile senza confrontarsi con le risultanze istruttorie e senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico che sorregge la decisione sul caso concreto.
  • La pretesa di pagamento per prestazioni sanitarie rese oltre il budget non può essere respinta in modo automatico senza verificare, in concreto, l’esistenza dei documenti richiamati, l’eventuale validazione delle prestazioni e la corrispondenza tra credito azionato e limite di spesa del periodo interessato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoAccollo ed espromissione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContrattiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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