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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21122/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata al Ciancio per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. I difensori hanno contestato la valutazione probatoria sul piano della gravità indiziaria, denunciando: uso di dichiarazioni di collaboratori di giustizia "generiche" e prive di riscontri (senza indicazione di tempo, luogo, identità degli affilianti e fonte delle conoscenze), inutilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 195 c.p.p., inconsistenza delle intercettazioni e loro scarsa incidenza, mancanza di condotte specifiche attribuibili al ricorrente (richiamando precedenti decisioni di legittimità come Modaffari), rilievo del "tempo silente" e incoerenze nella ricostruzione della sua appartenenza ai gruppi criminali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per motivi di aspecificità, ritenendo che i ricorrenti abbiano in larga parte chiesto una rinnovata valutazione nel merito degli elementi probatori (censura non consentita in sede di legittimità) e non abbiano svolto la "prova di resistenza" necessaria quando si deduce l'inutilizzabilità di singoli elementi. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, alla luce dell'affiliazione rituale accertata e delle risultanze (anche relative ai proventi percepiti), risultava grave e concordante la base indiziaria della partecipazione del Ciancio al sodalizio 'ndranghetistico e sussistevano le esigenze cautelari; ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma-sfondo del procedimento: la Corte conferma che la partecipazione si valuta in base a indizi gravi e precisi che dimostrino la stabile messa a disposizione del sodalizio; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente l'elemento partecipativo nei limiti cautelari

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dai difensori in tema di valutazione delle dichiarazioni, ma la Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in una richiesta di riesame del merito non consentita in Cassazione

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione all'asserita genericità delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha giudicato le censure aspecifiche e la contestazione sul punto meramente di merito

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Citato dai difensori in relazione alle regole probatorie; la Corte ha ritenuto le deduzioni dirette a rinnovata valutazione delle fonti probatorie non ammissibili

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla prescrizione della motivazione sul requisito della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per aspecificità

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sulla presunzione relativa delle esigenze cautelari per i soggetti attualmente intranei all'associazione: il Tribunale ha fatto applicazione di tale presunzione e la Corte ha ritenuto non viziata la valutazione del "tempo silente"

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sul motivo di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato la specificità delle censure richieste e ha dichiarato inammissibili quelle che confutavano il merito o mancavano della prova di resistenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese per il ricorrente; la Corte ha condannato il Ciancio al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni di fatto e non riforma una decisione perche' ritiene diverse interpretazioni possibili delle stesse prove: le censure devono riguardare vizi giuridici o manifesta illogicità, non una diversa valutazione probatoria
  • Quando si impugna l'utilizzabilità di singoli elementi di prova (es. dichiarazioni di collaboratori) è necessario indicare con specificità l'incidenza che l'eliminazione di tali elementi avrebbe sul complesso probatorio ("prova di resistenza"); l'assenza di tale dimostrazione rende il motivo inammissibile per aspecificità
  • La genericità delle dichiarazioni di collaboratori può essere rilevante, ma la relativa censura dev'essere puntuale e dimostrare che, private di quei contenuti, non resterebbero elementi idonei a sostenere la gravità indiziaria
  • Il c.d. "tempo silente" non opera automaticamente a favore dell'imputato: l'assenza di contatti o manifestazioni di attività nel passato non esclude di per sé la sussistenza di esigenze cautelari se mancano elementi sicuri che attestino un definitivo allontanamento dal sodalizio
  • In ipotesi di misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso, il giudice può valutare sinergicamente elementi diversi (affermazioni di collaboratori, intercettazioni, percezione di proventi, ruolo rituale) per fondare il giudizio di gravità indiziaria, purché gli indizi siano gravi e precisi nelle loro linee di tendenza
  • Ricorrere in Cassazione con argomentazioni meramente alternative o con la richiesta implicita di riconsiderare la credibilità delle fonti rende il ricorso vulnerabile di inammissibilità e può comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda

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