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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 571/2024 del 20/2/2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, notificata, in forma esecutiva (apposta in data 18.1.2023), al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 21/2/2024 ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 21/2/2024, per l'adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta, e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia – Sezione di Bari riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202500433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia n. 571/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 571/2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, notificata in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 21 febbraio 2024. Ha chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato, compresa, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato notificato il 21 febbraio 2024 e depositato il 21 marzo 2025. Con ordinanza collegiale n. 1402 del 4 dicembre 2025 il TAR ha rilevato seri dubbi sulla procedibilità, ritenendo apparentemente decorso il termine per il deposito del ricorso, e ha assegnato alla ricorrente venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie sulla sola questione di procedibilità. L'ordinanza è stata comunicata via PEC il 5 gennaio 2026. La ricorrente non ha depositato memorie nel termine assegnato né fino alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, alla quale nessuno è comparso per lei.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, poiché la ricorrente non ha adempiuto all'incombente processuale espressamente disposto con l'ordinanza collegiale n. 1402 del 4 dicembre 2025, notificata via PEC il 5 gennaio 2026. In particolare, non ha presentato nel termine di venti giorni, né successivamente entro la camera di consiglio, memorie dirette a superare i dubbi sulla tempestività e procedibilità del ricorso, il cui deposito risultava effettuato a distanza di circa un anno dalla notificazione. L'assenza della ricorrente alla camera di consiglio ha confermato il mancato adempimento. Il TAR non ha adottato le misure di esecuzione richieste, non ha nominato il commissario ad acta e non ha fissato la penalità di mora. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lettera e)

    La disposizione è richiamata quale base per la richiesta di penalità di mora nel giudizio di ottemperanza; la decisione non applica la penalità perché il ricorso è dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice rileva d'ufficio seri dubbi sulla procedibilità del ricorso e assegna alla parte un termine per presentare memorie sulla questione, il mancato adempimento dell'incombente processuale entro il termine assegnato comporta la dichiarazione di improcedibilità.
  • La mancata presentazione delle memorie richieste dal giudice e l'assenza della parte alla successiva camera di consiglio impediscono l'esame nel merito delle domande di esecuzione del giudicato, di nomina del commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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