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Ordinanza

Ordinanza n. 1184/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento del provvedimento di diniego 6 ottobre 2022, prot.n.-OMISSIS-, a firma congiunta del R.U.P., del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Settore, notificato in data 7 ottobre 2022, relativo all'istanza volta all'ottenimento del Permesso di Costruire per un intervento straordinario di ampliamento, ai sensi dell'art.4 L.R. n.19/2009 (cd. Piano casa), per l'immobile sito in Gragnano (Na) alla via-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, particella -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202205531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per un intervento straordinario di ampliamento ai sensi dell'art. 4 l.r. Campania n. 19/2009

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 6 ottobre 2022, relativo all'istanza di permesso di costruire per l'ampliamento straordinario di un immobile sito nel territorio comunale, deducendo i motivi di illegittimità dell'atto, non specificati nel testo dell'ordinanza. Nel corso del giudizio, il difensore ha dichiarato il decesso del ricorrente e ha chiesto l'interruzione del processo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo a decorrere dal 17 novembre 2025, data della dichiarazione resa dal difensore. Il Collegio ha ritenuto che la morte della parte, quando dichiarata dal difensore, determini l'interruzione automatica del processo e precluda ogni ulteriore attività processuale. Il provvedimento giudiziale ha natura meramente dichiarativa dell'interruzione, non costitutiva o integrativa della fattispecie. Il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento. Il giudizio non è stato definito nel merito e le spese non risultano regolate.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    interruzione del processo e rinvio generale alle norme del codice di procedura civile

    Il sopravvenuto decesso di una parte, dichiarato dal difensore, impone al giudice di dichiarare l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione.

  • art. 300 c.p.c.

    interruzione del processo per morte o perdita della capacità di stare in giudizio

    Richiamato in applicazione del rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a., disciplina l'interruzione conseguente al decesso della parte.

  • art. 4 l.r. Campania n. 19/2009

    intervento straordinario di ampliamento

    Costituisce la base normativa dell'istanza di permesso di costruire oggetto del diniego impugnato; non è stata interpretata nel merito.

Massime di principio

  • La morte di una parte nel processo amministrativo, quando dichiarata dal difensore, determina l'interruzione automatica del giudizio e impedisce lo svolgimento di ulteriori attività processuali.
  • Il provvedimento con cui il giudice dichiara l'interruzione ha natura meramente dichiarativa: l'interruzione opera dalla data in cui si verifica l'evento dichiarato, non dalla data dell'ordinanza.
  • In caso di decesso della parte, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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