Ordinanza n. 1184/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento del provvedimento di diniego 6 ottobre 2022, prot.n.-OMISSIS-, a firma congiunta del R.U.P., del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Settore, notificato in data 7 ottobre 2022, relativo all'istanza volta all'ottenimento del Permesso di Costruire per un intervento straordinario di ampliamento, ai sensi dell'art.4 L.R. n.19/2009 (cd. Piano casa), per l'immobile sito in Gragnano (Na) alla via-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, particella -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per un intervento straordinario di ampliamento ai sensi dell'art. 4 l.r. Campania n. 19/2009
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 6 ottobre 2022, relativo all'istanza di permesso di costruire per l'ampliamento straordinario di un immobile sito nel territorio comunale, deducendo i motivi di illegittimità dell'atto, non specificati nel testo dell'ordinanza. Nel corso del giudizio, il difensore ha dichiarato il decesso del ricorrente e ha chiesto l'interruzione del processo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo a decorrere dal 17 novembre 2025, data della dichiarazione resa dal difensore. Il Collegio ha ritenuto che la morte della parte, quando dichiarata dal difensore, determini l'interruzione automatica del processo e precluda ogni ulteriore attività processuale. Il provvedimento giudiziale ha natura meramente dichiarativa dell'interruzione, non costitutiva o integrativa della fattispecie. Il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento. Il giudizio non è stato definito nel merito e le spese non risultano regolate.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
interruzione del processo e rinvio generale alle norme del codice di procedura civile
Il sopravvenuto decesso di una parte, dichiarato dal difensore, impone al giudice di dichiarare l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione.
art. 300 c.p.c.
interruzione del processo per morte o perdita della capacità di stare in giudizio
Richiamato in applicazione del rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a., disciplina l'interruzione conseguente al decesso della parte.
art. 4 l.r. Campania n. 19/2009
intervento straordinario di ampliamento
Costituisce la base normativa dell'istanza di permesso di costruire oggetto del diniego impugnato; non è stata interpretata nel merito.
Massime di principio
- La morte di una parte nel processo amministrativo, quando dichiarata dal difensore, determina l'interruzione automatica del giudizio e impedisce lo svolgimento di ulteriori attività processuali.
- Il provvedimento con cui il giudice dichiara l'interruzione ha natura meramente dichiarativa: l'interruzione opera dalla data in cui si verifica l'evento dichiarato, non dalla data dell'ordinanza.
- In caso di decesso della parte, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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