Cassazione Penale, Sentenza n. 20351/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso in furto aggravato contestando la sussistenza dell'aggravante dell'"esposizione a pubblica fede" (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.) nella fattispecie del furto di 100 kg di olive. La difesa sosteneva che l'aggravante fosse configurabile solo quando l'esposizione del bene derivi da un comportamento volontario del proprietario/possessore (es.: esposizione volontaria alla pubblica fede) e chiedeva la rimessione alla Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale su tale interpretazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha affermato che la giurisprudenza ormai prevalente esclude la necessità che l'esposizione derivi da una volontà umana: l'"esposizione" può essere anche una condizione originaria della cosa (es. piante da cui pendono frutti in un fondo non recintato e accessibile dalla pubblica via). Nel caso concreto, essendo accertato che il furto di olive è avvenuto in un fondo non recintato e liberamente accessibile dalla strada pubblica, l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. era correttamente ritenuta sussistente. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, codice penale
art. 625, comma primo, n. 7, c.p.
L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può trovare applicazione anche quando l'esposizione derivi da una condizione originaria della cosa e non necessariamente da una volontà od opera del proprietario; la parola "esposte" è interpretata sia come stato della res sia come azione.
art. 62, comma 1, n. 4, codice penale
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
Richiamata quale attenuante applicata in concreto per l'esiguità del danno (valore delle olive pari a 70 euro), risultata subvalente rispetto all'aggravante ma riconosciuta dal giudice di merito.
art. 616, codice di procedura penale
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di ricorso inammissibile, al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi alla proposizione di ricorsi manifestamente infondati e alla possibilità di imporre un pagamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'aggravante per esposizione alla pubblica fede (art. 625, n. 7 c.p.) si applica anche quando l'esposizione deriva da una condizione naturale o originaria della cosa (es. frutti pendenti in terreno non recintato), non richiedendo necessariamente una volontà del proprietario.
- In casi di furto di prodotti pendenti accessibili dalla pubblica via o da terreni non recintati, è probabile che i giudici qualifichino la situazione come "esposizione alla pubblica fede" e applichino l'aggravante.
- La mera prevalenza di attenuanti sul piano del bilanciamento rispetto a un'aggravante non elimina l'interesse a impugnare per taluni orientamenti, ma, anche ammettendo l'interesse, il ricorso sarà respinto se la questione di diritto è ormai definita dalla giurisprudenza prevalente.
- Proporre ricorsi basati su questioni ermeneutiche già risolte dalla giurisprudenza consolidata comporta il rischio di declaratorie di inammissibilità e di sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) quando il ricorso sia manifestamente infondato.
- Per la difesa, nelle situazioni analoghe conviene focalizzarsi su elementi fattuali che possano effettivamente escludere l'esposizione alla pubblica fede (es. recinzione chiusa, impossibilità di libero accesso dalla pubblica via, azioni del proprietario dirette a occultare o proteggere i frutti) piuttosto che invocare la necessità di una volontà originaria del titolare, dato l'orientamento giurisprudenziale attuale.
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