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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37193/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Piano Michele ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Foggia per il delitto di omicidio (artt. 575 e 577 n.4 cod. pen., con riferimento all'art. 61 n.1, nonché reati connessi - art. 23 L.110/1975 e art. 648 cod. pen.). La difesa ha censurato: 1) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da due persone presenti ai fatti (Matteo Piacentini e Francesco Pio Saraceno) perché raccolte senza le garanzie degli artt. 63 e 64 c.p.p.; 2) la mancanza di gravità indiziaria, lamentando incongruenze nella ricostruzione fattuale (tempi e luogo di occultamento dell'arma, presenza di altro soggetto non identificato, incompatibilità temporale fra presenza dell'indagato e occultamento dell'arma); 3) l'assenza delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). La difesa ha inoltre depositato motivi nuovi e una consulenza balistica con elementi addizionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondate le censure sia in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Piacentini e Saraceno sia in ordine alla carenza di gravità indiziaria e all'insussistenza delle esigenze cautelari. Sul punto delle dichiarazioni, la Corte ha confermato che i due non risultavano indagati prima dell'escussione e che, pertanto, non era applicabile la sanzione generale di inutilizzabilità se non sussistevano indizi non equivoci a loro carico. Inoltre il ricorrente non ha fornito la "prova di resistenza" per dimostrare che l'espunzione di tali dichiarazioni avrebbe inciso sul convincimento. Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e logica: videoriprese (con cancellazione di sei secondi coincidenti con i colpi), reperimento dell'indagato nascosto con indumenti insanguinati a bagno e ciabatte sporche di sangue, la pistola rinvenuta in prossimità dell'abitazione, l'alibi falso e le modalità del fermo. Sussistevano altresì le esigenze cautelari, valutate in relazione alla modalità del fatto, alla brutalità e ai precedenti di reato dell'indagato; la misura carceraria è stata ritenuta l'unica adeguata e gli strumenti elettronici reputati inadeguati. Infine è stata disposta la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di omicidio; applicata per qualificare penalmente il fatto di cui è accusato l'indagato e costituisce il capo d'imputazione principale che giustifica l'adozione della misura cautelare.

  • art. 577 n.4 cod. pen.

    Aggravante prevista per il delitto di omicidio; rilevante ai fini della gravità della fattispecie e della valutazione della pericolosità sociale.

  • art. 61 n.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione e considerata nel complesso valutativo della rilevanza penale del fatto.

  • art. 23 L. 110/1975

    Norma collegata alla disciplina delle armi; invocata perché l'evento si è svolto con l'uso di arma da fuoco e pertanto rilevante nella configurazione dei reati e nella valutazione della pericolosità.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa a reati collegati (es. ricettazione o reati connessi); menzionata nell'imputazione e considerata nel quadro indiziario complessivo.

  • artt. 63 e 64 cod. proc. pen.

    Prevedono le garanzie che devono essere prestate a chi viene sentito nelle fasi in cui assume rilievo come indagato o imputato; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non fossero dovute nel caso dei due testi poiché non risultavano indizi non equivoci a loro carico prima dell'escussione.

  • artt. 273 e 274 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella censura di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; la Corte ha valutato la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del giudice del riesame senza riesaminare i fatti in senso sostanziale.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U., Sez. 1, Sez. 4 etc.)

    La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo i quali: a) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 63 c.p.p. richiede l'esistenza di indizi non equivoci a carico del dichiarante già prima dell'escussione; b) il sindacato di cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato ai vizi di legge o alla manifesta illogicità della motivazione e non alla diversa valutazione dei fatti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rinnovare la valutazione dei fatti o per ottenere una diversa lettura delle prove.
  • Le dichiarazioni di persone presenti ai fatti non sono automaticamente inutilizzabili se raccolte senza le garanzie di cui agli artt. 63 e 64 c.p.p.: l'inutilizzabilità "erga omnes" si applica solo se, prima dell'escussione, esistono indizi non equivoci a carico del dichiarante.
  • In cassazione chi lamenta l'inutilizzabilità di elementi a carico deve mostrare la 'prova di resistenza', ossia come l'espunzione di tali elementi inciderebbe sulla decisione impugnata.
  • Elementi materiali concordanti (videoriprese, reperti con tracce ematiche, occultamento dell'arma, alibi falso, modalità del fermo) possono costituire, anche insieme, una base sufficiente di gravità indiziaria a giustificare la custodia cautelare in carcere.
  • La richiesta di misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) può essere respinta se il giudice ritiene che, per la gravità del fatto, la pericolosità dell'indagato e le modalità del reato, strumenti elettronici risultino inadeguati a prevenire il pericolo di reiterazione.

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