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Sentenza

Sentenza n. 1215/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1237/2024 pubbl. il 28/06/2024 RG n. 565/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202506954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, quale giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero alla sua attivazione e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata all'Amministrazione con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con attivazione della Carta elettronica e attribuzione di euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato e quantificato, oltre alle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, corrispondendo le somme giudizialmente dovute e adempiendo agli obblighi ivi stabiliti, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, incaricato di eseguire il giudicato nei successivi sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto ammissibile dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, costituiscono condizioni dell'azione la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, salvo che il testo non evidenzi una diversa disciplina applicabile.
  • Quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato e l'inottemperanza non sia controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine perentorio, specificando gli obblighi derivanti dal titolo giudiziale.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell'organo dirigenziale competente per materia, con facoltà di delega e fissazione di un termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente competente non comporta un compenso ulteriore quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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