Cassazione Civile, Ordinanza n. 25102/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce dall’acquisto di un escavatore cingolato da parte dell’acquirente presso una società venditrice, con contestuale affidamento a quest’ultima della presentazione di una pratica per ottenere un’agevolazione finanziaria prevista dalla legge n. 1329 del 1965 (cd. legge Sabatini), consistente, secondo la prospettazione attorea, in finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto pari al 40% del prezzo. L’attore sosteneva che la venditrice avesse assunto l’impegno di curare la pratica e che, per ritardo nella trasmissione/istruzione della documentazione, il finanziamento agevolato non fosse stato concesso nei termini. Ritenendo che il ritardo fosse imputabile alla banca coinvolta nell’istruttoria, chiamava in causa l’istituto di credito. In primo grado il giudice dichiarava cessata la materia del contendere nei rapporti con la venditrice per intervenuta transazione e rigettava la domanda verso la banca; la corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (nel testo previgente), sostenendo che fosse documentalmente provato che l’intera pratica fosse stata consegnata alla banca il 2.1.2004, quindi in tempo utile prima della scadenza del 19.1.2004, e che la banca, pur potendo, aveva proceduto allo sconto dei crediti solo il 20.1.2004, senza informarlo tempestivamente della perdita del beneficio. Contestava inoltre la valutazione dell’onere della prova, affermando di avere allegato la fonte negoziale, il proprio adempimento e l’inadempimento della banca, mentre non poteva fornirsi prova ulteriore del tempestivo arrivo della documentazione, essendo egli estraneo all’iter interno della pratica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato che la corte d’appello non aveva affatto omesso l’esame del fatto storico relativo alla trasmissione dei titoli il 2.1.2004, ma lo aveva invece considerato, rilevando che i titoli inviati in quella data erano stati compilati con data errata e ricostruendo, sulla base della documentazione, una sequenza di eventi da cui desumere la tempestività dell’operato della banca. Secondo la Cassazione, la doglianza mirava in realtà a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio e non denunciava la totale pretermissione di un fatto storico decisivo, requisito necessario per il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
nella formulazione antecedente alla riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con mod. in legge 7 agosto 2012, n. 134
Il vizio è configurabile solo se il giudice di merito abbia omesso l’esame di uno specifico fatto storico decisivo; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una diversa lettura del materiale istruttorio, se il fatto è stato comunque preso in considerazione.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b)
conv. con mod. in legge 7 agosto 2012, n. 134
La Corte precisa che il giudizio è regolato dal testo previgente dell’art. 360, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis.
L. 7 agosto 2012, n. 134
conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83
Richiamata per delimitare il regime temporale del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c.
L. 28 novembre 1965, n. 1329
Indicata come base normativa dell’agevolazione finanziaria richiesta per l’acquisto del bene.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il fatto storico sia stato completamente trascurato dal giudice di merito; non è sufficiente denunciare che quel fatto sia stato valutato in modo non condiviso dalla parte.
- Quando il giudice di merito ricostruisce la sequenza degli eventi sulla base della documentazione acquisita, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
- L’onere del ricorrente che deduce il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. non è dimostrare una diversa conclusione fattuale, ma indicare un fatto storico decisivo effettivamente ignorato dal giudice.
- Se la scadenza del termine utile per l’accesso a un’agevolazione cade prima dell’atto che si assume tardivo, la pretesa di responsabilità dell’intermediario non può fondarsi su una mera affermazione di tempestività priva di effettivo riscontro non già esaminato dal giudice di merito.
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