Sentenza n. 1832/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori, accertamento di lottizzazione abusiva, demolizione e ripristino dei luoghi, verbale di sopralluogo e determina di rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato alla Struttura di Missione ZES un’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 15 del d.l. 124/2023, convertito dalla l. 162/2023, allo scopo di realizzare un capannone di deposito su immobili di sua proprietà. Nel corso della conferenza di servizi il Comune aveva espresso parere urbanistico favorevole con prescrizioni, subordinandolo, tra l’altro, all’approvazione della convenzione urbanistica relativa al piano di lottizzazione e al rispetto dei parametri edilizi e urbanistici vigenti. Dopo il rilascio dell’Autorizzazione Unica ZES e la comunicazione di inizio lavori, il Comune, a seguito di sopralluogo, aveva adottato un’ordinanza con cui sospendeva i lavori, accertava una lottizzazione abusiva, ordinava la demolizione delle opere e il ripristino dei luoghi. Secondo il Comune, la società aveva iniziato i lavori senza avere previamente ottenuto l’approvazione e stipulato la convenzione urbanistica prevista dall’art. 30, comma 3, della l.r. 19/2020, oltre ad avere proceduto alla registrazione catastale del nuovo fabbricato. La società sosteneva invece che l’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Struttura di Missione ZES avesse autorizzato l’inizio dei lavori e sostituito tutti gli atti di assenso presupposti. Sono stati impugnati anche il verbale di sopralluogo e la determina comunale di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela. La Struttura di Missione ZES ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Nelle more del giudizio il Comune e la società hanno avviato interlocuzioni finalizzate alla stipula della convenzione urbanistica. La convenzione è stata stipulata il 17 marzo 2026 e il Comune ha successivamente adottato una determina con cui ha dato atto del venir meno degli effetti degli atti impugnati. La società ha quindi rinunciato alla domanda cautelare e, all’udienza pubblica, ha confermato la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito la legittimità dell’ordinanza, del verbale di sopralluogo e della determina di autotutela, poiché gli atti avevano perduto i loro effetti e la parte ricorrente aveva riconosciuto il venir meno dell’interesse alla decisione. Le spese sono state compensate: il Collegio ha ritenuto non emergente la palese illegittimità degli atti impugnati, anche perché il parere comunale favorevole espresso in conferenza di servizi era espressamente condizionato alla stipula della convenzione urbanistica, intervenuta nelle more del giudizio.
Norme richiamate
art. 15 d.l. 124/2023, convertito dalla l. 162/2023
Disciplina il rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Struttura di Missione ZES, invocata dalla società come titolo idoneo a consentire l’inizio dei lavori e a sostituire gli atti di assenso presupposti; la sentenza non definisce nel merito la portata sostitutiva dell’autorizzazione.
artt. 14-bis e seguenti l. 241/1990
Disciplinano la conferenza di servizi decisoria, svolta in forma semplificata e asincrona, nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ZES.
art. 30, comma 3, l.r. 19/2020
È richiamato quale fondamento dell’obbligo di previa approvazione e stipula della convenzione urbanistica relativa al piano di lottizzazione; il Comune aveva subordinato il proprio parere favorevole a tale adempimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento della denominazione della società ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali e l’oscuramento della denominazione della società ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione degli effetti degli atti impugnati, intervenuta nelle more del giudizio a seguito della sopravvenuta stipula dell’adempimento urbanistico richiesto dall’amministrazione, unita alla dichiarazione della parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere e impedisce una decisione sul merito della legittimità degli atti originariamente contestati.
- Quando il parere favorevole espresso dal Comune nell’ambito di una conferenza di servizi è espressamente subordinato alla stipula di una convenzione urbanistica, la mancata stipula della convenzione prima dell’avvio dei lavori può costituire elemento rilevante nella valutazione della non manifesta illegittimità degli atti comunali successivamente adottati.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese può essere giustificata quando non risulti la palese illegittimità degli atti impugnati e la sopravvenienza sia collegata all’adempimento, nelle more del giudizio, di una prescrizione già contenuta nel parere comunale.
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