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Sentenza

Sentenza n. 174/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso n. -OMISSIS- R.G. avente a oggetto l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27/09/2016 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata in data 12/03/2016 di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo ai sensi dell'art. 1369 del Codice dell'Ordinamento militare; dei pareri delle Autorità gerarchiche e della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202400300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1369 e 1393 del d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 27 e 97 Cost., nonché delle circolari ministeriali applicative; erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e omessa pronuncia del TAR. Ha sostenuto che, al momento dell’adozione del diniego, non fosse pendente alcun procedimento penale e che l’Amministrazione avesse illegittimamente attribuito rilievo determinante a una mera denuncia, svuotando la funzione riabilitativa dell’art. 1369 del Codice dell’ordinamento militare. Secondo l’appellante, il diniego non avrebbe valutato i precedenti di servizio, le note personali e l’effettiva condotta nel periodo rilevante, limitandosi a richiamare un procedimento penale inesistente o comunque già definito con archiviazione. È stata inoltre dedotta l’assenza di una motivazione adeguata sulla necessità di un ulteriore periodo di verifica e sull’ipotizzato futuro esame disciplinare della condotta.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse derivante dal pensionamento dell’appellante, rilevando che l’istanza e il diniego erano intervenuti quando egli era ancora in servizio e che il giudizio riguardava l’illegittimità originaria dell’atto del 27 settembre 2016, non la successiva richiesta di riesame del 2021. Nel merito, ha ritenuto infondato l’unico motivo di appello. L’art. 1369 del Codice dell’ordinamento militare attribuisce all’autorità militare il potere discrezionale di decidere sulla cessazione degli effetti delle sanzioni, imponendo di considerare i pareri dei superiori gerarchici e tutti i precedenti di servizio. Il decorso di almeno due anni senza ulteriori sanzioni diverse dal richiamo costituisce un presupposto necessario, ma non sufficiente, per l’accoglimento dell’istanza. Il diniego non si fondava su un automatismo collegato alla pendenza del procedimento penale, ma su una valutazione complessiva comprendente i pareri gerarchici, il rendimento non sempre adeguato, le numerose sanzioni disciplinari riportate nel tempo, i giudizi di servizio sfavorevoli o insufficienti e la sola recente stabilizzazione del rendimento su un livello medio. La pendenza penale costituiva uno degli elementi valutati, coerentemente con la circolare applicativa, che consente di considerare le pendenze di carattere penale nella valutazione globale della condotta. Il giudice ha inoltre osservato che la richiesta e il decreto di archiviazione erano stati prodotti soltanto in appello e che nel giudizio di primo grado la posizione penale era rimasta indimostrata, non essendo state depositate la certificazione ex art. 335 c.p.p. o il certificato dei carichi pendenti. L’eventuale difetto motivazionale della sentenza del TAR e l’omesso esame di una censura sono stati ritenuti superabili dall’effetto devolutivo dell’appello. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1369 d.lgs. 66/2010

    I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L’istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo. Il Ministro, ovvero l’autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.

    Il decorso di due anni senza ulteriori sanzioni diverse dal richiamo è un presupposto necessario ma non sufficiente. L’autorità militare conserva ampia discrezionalità e deve compiere una valutazione complessiva basata sui pareri gerarchici, sui precedenti di servizio e sugli ulteriori elementi rilevanti, senza automatismi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è legittimo quando espone le ragioni della decisione e il percorso valutativo seguito, dando conto degli elementi considerati dall’autorità competente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza rientra nello svolgimento del procedimento, ma la decisione è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base della valutazione complessiva effettuata.

  • art. 73 c.p.a.

    Il deposito della memoria del Comando oltre il termine di trenta giorni è stato rilevato, senza che dal testo emerga una conseguenza decisoria specifica.

  • art. 55, comma 7, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate.

  • art. 335 c.p.p.

    La certificazione della posizione nel registro delle notizie di reato costituiva, insieme al certificato dei carichi pendenti, un elemento probatorio che l’appellante non aveva depositato nel giudizio di primo grado.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, il decorso del periodo minimo di servizio senza ulteriori sanzioni diverse dal richiamo è un requisito necessario, ma non attribuisce al militare un diritto automatico all’accoglimento dell’istanza.
  • L’autorità militare dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell’istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni e deve considerare complessivamente i pareri dei superiori gerarchici, tutti i precedenti di servizio, il rendimento e ogni ulteriore circostanza rilevante per verificare il miglioramento della condotta.
  • La pendenza di un procedimento penale può essere valutata come uno degli elementi della valutazione globale della condotta del militare, purché il diniego non si fondi su un automatismo, ma esponga il percorso logico seguito e consideri anche gli altri precedenti di servizio.
  • L’effetto devolutivo dell’appello consente al giudice di secondo grado di correggere o integrare eventuali carenze motivazionali della sentenza impugnata e assorbe, in tale prospettiva, la censura relativa all’omesso esame di un motivo da parte del giudice di primo grado.
  • Il pensionamento intervenuto dopo la proposizione dell’istanza e dopo l’adozione del diniego non determina la sopravvenuta carenza di interesse quando il giudizio mira all’annullamento dell’atto per illegittimità originaria, con effetti retroattivi al momento della sua adozione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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