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Circolare

Circolare numero 151 del 5-7-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare commenta una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara parzialmente illegittima la legge n. 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri, estendendo alcune tutele anche alle lavoratrici affidatarie in preadozione e nei casi di affidamento provvisorio. In particolare, chiarisce che alcune assenze per accudire minori affidati in preadozione non vanno computate nei 60 giorni di protezione assicurativa, e che spettano astensione obbligatoria, facoltativa e relative indennità anche in ulteriori fattispecie di affidamento. Viene inoltre richiamato un precedente orientamento amministrativo già in linea con la decisione della Consulta, con un superamento di una precedente condizione limitativa per l’affidamento provvisorio.

Tutela maternità per lavoratrici affidatarie e preadottive

Tutela maternità per lavoratrici affidatarie e preadottive

La circolare dà conto degli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale che ha inciso parzialmente sulla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in materia di tutela delle lavoratrici madri. L’interpretazione fornita dall’Istituto è volta a recepire le ricadute della decisione sulle lavoratrici affidatarie in preadozione e nei casi di affidamento provvisorio, con specifico riguardo alle prestazioni economiche di maternità e alla protezione assicurativa.

Oggetto della pronuncia costituzionale

La sentenza, pubblicata nella G.U. n. 13, 1ª serie speciale, del 30 marzo 1988, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale di alcuni articoli della legge n. 1204/1971. Le censure riguardano quattro profili distinti:

  • l’art. 17, secondo comma, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria il periodo di assenza per accudire minori affidati in preadozione;
  • gli artt. 7, primo comma, e 15, nella parte in cui non prevedono l’astensione facoltativa e la relativa indennità per il primo anno dall’ingresso del bambino nella famiglia affidataria anche alla lavoratrice con affidamento provvisorio ex art. 314/6 c.c.;
  • l’art. 4, primo comma, lettera c), nella parte in cui non consente alle lavoratrici affidatarie in preadozione di fruire dell’astensione obbligatoria nei tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia;
  • l’art. 12, nella parte in cui non estende il diritto alle indennità in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che si dimetta entro un anno dall’ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

Effetti sul computo dei 60 giorni di protezione assicurativa

In applicazione del primo punto della pronuncia, la circolare dispone che, in tutti i casi interessati, ai fini del computo dei 60 giorni di protezione assicurativa previsti dall’art. 17, secondo comma, della legge n. 1204/1971, non debbano essere conteggiate le assenze utilizzate dalla lavoratrice per accudire minori affidati in preadozione. Ne deriva un effetto diretto sul periodo utile di tutela assicurativa antecedente l’astensione obbligatoria.

Astensione obbligatoria, facoltativa e prestazioni economiche

Con riguardo agli effetti dei punti 2 e 3 della sentenza, la circolare richiama la precedente circolare n. 134408 A.G.O. del 24 agosto 1983, ritenendone i contenuti già coerenti con il nuovo orientamento costituzionale. La Corte ha infatti inteso evitare che rimanessero prive di tutela giuridica le fattispecie sorte prima dell’entrata in vigore delle leggi n. 184/1983 e n. 903/1977, ferma restando l’operatività del principio di prescrizione.

In particolare, viene ribadito che:

  • alle lavoratrici affidatarie in preadozione spetta l’astensione obbligatoria nei tre mesi successivi all’ingresso del bambino;
  • per le lavoratrici con affidamento provvisorio ex art. 314/6 c.c. spetta l’astensione facoltativa con relativa indennità per il primo anno dall’ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

Affidamento provvisorio: eliminazione di una condizione limitativa

La circolare evidenzia che la Corte Costituzionale non ha posto alcuna limitazione alla fruizione del diritto all’astensione obbligatoria e facoltativa per le lavoratrici destinatarie di affidamento provvisorio. Perciò non deve più essere applicata la condizione, contenuta nella precedente circolare, secondo cui il giudice avrebbe dovuto riconoscere il diritto, per l’affidamento del minore, agli assegni familiari e alle prestazioni previdenziali relative al minore stesso.

Dimissioni volontarie e tutela economica

Infine, la circolare richiama il principio affermato dal quarto punto della sentenza, rilevando che nella trattazione dei singoli casi occorre considerare le eventuali implicazioni derivanti dall’estensione alle lavoratrici affidatarie in preadozione del diritto a percepire le indennità previste per il caso di licenziamento, qualora le dimissioni volontarie siano presentate entro un anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria e durante il periodo di divieto di licenziamento.

Punti principali

Dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale

La Corte Costituzionale, con sentenza pubblicata in G.U. n. 13, 1ª serie speciale, del 30 marzo 1988, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale di alcuni articoli della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in materia di tutela delle lavoratrici madri.

Computo dei 60 giorni di protezione assicurativa

Ai fini dell’art. 17, secondo comma, della legge n. 1204/1971, non devono essere conteggiate le assenze di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire minori affidati in preadozione nel periodo immediatamente antecedente l’inizio dell’astensione obbligatoria dal lavoro.

Astensione facoltativa e indennità per affidamento provvisorio

La sentenza estende il diritto all’astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità, per il primo anno dall’ingresso del bambino nella famiglia affidataria, anche alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell’art. 314/6 c.c.

Astensione obbligatoria per affidamento in preadozione

Viene riconosciuta alle lavoratrici affidatarie in preadozione la possibilità di fruire dell’astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

Dimissioni volontarie e indennità

Il principio relativo alle dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento si applica anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che presenti le dimissioni entro un anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, con diritto alle indennità previste da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento.

Coordinamento con istruzioni precedenti

Per le prestazioni economiche di maternità erogate dall’Istituto, la materia era già stata disciplinata dalla circolare n. 134408 A.G.O. del 24 agosto 1983, i cui contenuti sono ritenuti in piena sintonia con la decisione della Corte. La sentenza viene letta come diretta a evitare vuoti di tutela per fattispecie sorte prima dell’entrata in vigore delle leggi n. 184/1983 e n. 903/1977, nel rispetto del principio di prescrizione.

Superamento di una precedente condizione per l’affidamento provvisorio

Per l’astensione obbligatoria e facoltativa delle lavoratrici destinatarie di affidamento provvisorio, la Corte non pone più alcuna limitazione alla fruizione del diritto. Non deve quindi più applicarsi la condizione, prevista dalla precedente circolare, della riconoscibilità giudiziale del diritto agli assegni familiari e alle prestazioni previdenziali relative al minore.

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