Cassazione Penale, Sentenza n. 33607/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 6, commi 1, 2 e 6, della legge n. 401 del 1989, per avere ottemperato con dieci minuti di ritardo all'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura in concomitanza con una partita della squadra di riferimento, obbligo imposto nell'ambito di un D.A.S.P.O. La gara si disputava fuori casa, a circa 800 chilometri di distanza, e l'orario prescritto per la presentazione era le 20:40, mentre l'imputato si era presentato alle 20:50. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e degli artt. 43 e 49 cod. pen., nonché il vizio di motivazione. Secondo la difesa, il modesto ritardo, il precedente rispetto della misura, la distanza dal luogo della partita e l'assenza di un concreto pericolo non integravano la condotta penalmente rilevante; difettava inoltre il dolo, poiché il ritardo non era stato preveduto e voluto quale conseguenza della condotta, e il fatto sarebbe stato comunque inoffensivo anche sotto il profilo del pericolo astratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. L'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia mira a consentire il controllo della presenza dell'interessato in luogo diverso dagli impianti sportivi vietati. Nel caso concreto, la presentazione era avvenuta nel giorno previsto e con un ritardo di soli dieci minuti, mentre la partita si disputava a circa 800 chilometri di distanza. Tale condotta non aveva frustrato la funzione preventiva e di controllo della prescrizione. La Corte ha inoltre affermato che la fattispecie incrimina la violazione dell'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati, sicché la punizione di una presentazione effettivamente avvenuta, ma con un ritardo minimo e compatibile con l'orario prescritto, comporterebbe un'estensione analogica della fattispecie in violazione del principio di tipicità. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 6, commi 1, 2 e 6, legge n. 401 del 1989
La disposizione prevede, nel combinato disposto dei commi richiamati, l'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati presso l'ufficio di polizia prestabilito e sanziona la violazione di tale obbligo. La ratio è consentire il controllo della presenza del destinatario del D.A.S.P.O. in luogo diverso dagli impianti sportivi vietati.
art. 43 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo; la Corte ha definito il ricorso sulla base dell'assenza della condotta tipica, senza fondare l'annullamento su una distinta pronuncia in tema di dolo.
art. 49 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'asserita inoffensività del fatto; la Corte ha deciso la causa ritenendo non integrata la fattispecie per la natura minima del ritardo e per la mancata lesione della funzione preventiva della prescrizione.
art. 25 Cost.
La punizione della presentazione avvenuta nel giorno previsto con un ritardo di pochi minuti, quando la condotta non frustra la finalità della prescrizione, non può sostituire alla condotta descritta dalla legge una diversa condotta non tipizzata.
art. 2 c.p.
Richiamato insieme all'art. 25 Cost. quale fondamento del principio di tipicità della fattispecie penale.
art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio della motivazione.
Massime di principio
- L'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia imposto nell'ambito di un D.A.S.P.O. è finalizzato a consentire il controllo della presenza dell'interessato in un luogo diverso dagli impianti sportivi vietati e deve essere interpretato in funzione di tale finalità preventiva.
- La presentazione effettivamente avvenuta nel giorno prescritto con un ritardo di pochi minuti non integra la violazione dell'obbligo penalmente sanzionato quando, valutate le circostanze concrete, il ritardo non frustra la funzione di controllo e prevenzione della prescrizione.
- La fattispecie prevista dall'art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989 incrimina la violazione dell'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati presso l'ufficio di polizia; non è consentito estenderla analogicamente alla diversa condotta della presentazione tempestiva nel giorno previsto ma con un ritardo minimo e funzionalmente irrilevante.
- Un ritardo di entità tale da equivalere, in concreto, alla mancata osservanza della prescrizione e da non consentire lo svolgimento della funzione preventiva può invece integrare il reato; la valutazione deve considerare la durata del ritardo e l'effettiva frustrazione della finalità di controllo.
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