Sentenza del 08/06/2017 n. 523 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Tributi locali - Tarsu - Locali destinati alla produzione di rifiuti speciali - Tassazione -Modalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva viene limitata o esclusa per le superfici aziendali in cui sia provata la prevalenza quantitativa della produzione di rifiuti speciali. Ne consegue che tali aree non sono computabili ai fini della Tari, mentre restano assoggettabili le superfici che producono rifiuti urbani o assimilati oppure quelle per le quali la prevalenza dei rifiuti speciali non sia adeguatamente dimostrata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento alla Tari delle superfici aziendali destinate ad attività produttive. Il principio affermato è che tali superfici non devono essere incluse nella base imponibile quando il contribuente dimostri che, su di esse, la produzione quantitativamente prevalente riguarda rifiuti speciali, anziché rifiuti assimilati agli urbani. La prova deve riferirsi concretamente alle superfici e alla tipologia prevalente dei rifiuti prodotti.
Norme richiamate
Disciplina della Tari e dei rifiuti speciali
Non sono computabili nella base imponibile da assoggettare alla Tari, le superfici aziendali per le quali sia dimostrabile una prevalenza quantitativa della produzione di rifiuti speciali rispetto ai rifiuti assimilati agli urbani.
La superficie produttiva deve essere esclusa dalla tassazione quando il contribuente dimostra che vi vengono prodotti prevalentemente rifiuti speciali. L'esclusione non opera automaticamente per ogni attività industriale o aziendale, ma richiede una prova concreta, quantitativa e riferita alle specifiche aree interessate.
Massime di principio
- Le superfici aziendali non sono tassabili ai fini Tari se sono utilizzate prevalentemente per la produzione di rifiuti speciali e tale circostanza è adeguatamente documentata.
- La sola qualificazione dell'attività come industriale o produttiva non è sufficiente: occorre individuare le aree effettivamente interessate e dimostrare la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti.
- La prova può richiedere documentazione contabile, formulari di identificazione dei rifiuti, contratti di smaltimento, registri, planimetrie e dati quantitativi coerenti.
- Le aree che producono rifiuti urbani o assimilati restano soggette alla Tari, anche se si trovano all'interno dello stesso complesso aziendale.
- In caso di contestazione, l'esclusione va valutata separando le diverse superfici e verificando la prevalenza quantitativa dei rifiuti speciali per ciascuna area omogenea.
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