Sentenza del 01/07/2015 n. 6028 - Comm. Trib. Prov. Milano
CAUTELARI - Esecuzione forzata - Espropriazione immobiliare - Iscrizione di ipoteca - Comunicazione preventiva - Intimazione ad adempiere - Equivalenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dovesse essere preceduta dalla notifica di un'intimazione ad adempiere ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. La questione riguardava quindi l'eventuale necessità di notificare una nuova intimazione prima dell'iscrizione ipotecaria, anche quando fosse già stata inviata la comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del medesimo decreto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non deve essere preceduta da un'ulteriore intimazione ad adempiere. L'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non richiama il comma 2 dell'art. 50 e disciplina autonomamente la procedura, prevedendo una comunicazione preventiva con l'avviso che, se il pagamento non avviene entro trenta giorni, verrà iscritta ipoteca. La preventiva intimazione costituirebbe pertanto un inutile duplicato della comunicazione già prevista dalla legge.
Norme richiamate
Art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
La norma sull'intimazione ad adempiere non si applica automaticamente alla procedura di iscrizione ipotecaria, poiché l'art. 77 non la richiama.
Art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
In mancanza del pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, sarà iscritta ipoteca
La disposizione prevede autonomamente l'obbligo di una comunicazione preventiva al debitore, concedendo trenta giorni per pagare prima dell'iscrizione ipotecaria. Tale comunicazione è sufficiente e non deve essere preceduta da una distinta intimazione ad adempiere.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale disciplina autonomamente una procedura e prevede una specifica comunicazione preventiva, non è necessario applicare ulteriori formalità previste da una norma generale, salvo un espresso richiamo legislativo.
- Per l'iscrizione ipotecaria esattoriale è sufficiente la comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, purché contenga l'avviso dell'iscrizione in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito.
- Non si può presumere l'equivalenza o la cumulabilità tra intimazione ad adempiere e comunicazione preventiva quando la legge prevede quest'ultima come adempimento autonomo e specifico.
- In casi analoghi occorre verificare il testo vigente della norma, gli eventuali rinvii espressi e il contenuto concreto dell'atto ricevuto, perché l'assenza o l'incompletezza della comunicazione preventiva può comunque incidere sulla validità della procedura.
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