Sentenza del 26/02/2019 n. 5557 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica del 28 giugno 2004 presso una cabina elettrica utilizzata dalla società, fu rilevata la presenza di uno spillo metallico sulla cavetteria, ritenuto idoneo a ridurre la registrazione dei consumi. L'Ufficio delle Dogane contestò quindi alla società un consumo fraudolento di 828.923 kWh per il periodo dal 25 ottobre 2002 al 28 giugno 2004 e irrogò una sanzione amministrativa di 33.904,94 euro ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997 e del D.Lgs. n. 504/1995. La società contestò, tra l'altro, la mancata indicazione dei fatti nell'atto di contestazione, l'inattendibilità o arbitrarietà del metodo di ricostruzione dei consumi, il mancato esame di alcune doglianze e l'irrilevanza attribuita all'assoluzione penale del legale rappresentante.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermò la decisione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, rilevando che i motivi non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza d'appello, non indicavano con precisione gli atti e i documenti richiamati, cumulavano impropriamente diversi vizi di legittimità e tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito. Inoltre, la società non aveva censurato specificamente l'autonoma ragione della sentenza relativa all'irrilevanza dell'assoluzione penale del legale rappresentante. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 2
La contestazione dell'illecito deve indicare i fatti attribuiti al trasgressore e gli elementi necessari per consentire un'adeguata difesa. La censura della società, tuttavia, è stata ritenuta inammissibile perché non adeguatamente rivolta contro la motivazione della sentenza d'appello.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 7
Costituisce la base normativa della sanzione amministrativa irrogata dall'Ufficio in relazione all'illecito tributario contestato.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59 (Testo unico delle accise)
È la disposizione sostanziale richiamata dall'Amministrazione per la contestazione dell'irregolare sottrazione o alterazione dei consumi di energia elettrica.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione i vizi devono essere dedotti scegliendo correttamente la specifica categoria di censura: violazione di legge, nullità processuale o vizio motivazionale. La Corte ha ritenuto che la società avesse formulato censure generiche e cumulativamente confuse.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi richiama atti o documenti decisivi deve indicare specificamente il loro contenuto, il momento della loro produzione e la collocazione nel fascicolo. La violazione di tale requisito ha contribuito all'inammissibilità del ricorso.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La relativa violazione deve essere denunciata come vizio di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge ai sensi del n. 3.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
L'eventuale travisamento dei fatti riconducibile a errore revocatorio deve essere fatto valere con la revocazione e non mediante ricorso ordinario per cassazione.
Artt. 365 e 366 c.p.c.
Stabiliscono requisiti formali e contenutistici del ricorso per cassazione. Il giudizio di legittimità è a critica vincolata e non consente una generica riproposizione delle difese di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le contestazioni già svolte nei precedenti gradi: occorre individuare uno specifico vizio della sentenza impugnata e confrontarsi puntualmente con la sua motivazione.
- Quando una sentenza contiene più autonome ragioni decisorie, devono essere impugnate tutte: la mancata contestazione anche di una sola ratio può rendere inutile o inammissibile il ricorso.
- Il richiamo a documenti, comunicazioni o atti processuali deve indicare con precisione il contenuto rilevante, la fase in cui sono stati prodotti e la loro collocazione nel fascicolo.
- Non è possibile cumulare confusamente violazione di legge, omessa motivazione e vizi processuali senza distinguere i rispettivi presupposti e spiegare quale errore abbia commesso il giudice d'appello.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente la ricostruzione del fatto o l'attendibilità di un metodo presuntivo, salvo che la censura sia formulata nei limiti dei vizi di legittimità ammessi e riguardi effettivamente la motivazione della sentenza.
- L'assoluzione penale del legale rappresentante non determina automaticamente l'annullamento della sanzione amministrativa tributaria irrogata alla società, soprattutto se la sentenza fonda la decisione su una specifica autonomia soggettiva e tale ratio non viene contestata.
- In controversie su consumi energetici presuntivamente fraudolenti, la contestazione deve concentrarsi sia sulla sufficienza dell'atto sanzionatorio sia sulla prova e sulla congruità del metodo di ricostruzione; tuttavia tali questioni devono essere dedotte correttamente nei gradi di merito e poi riproposte in cassazione come specifici vizi della sentenza.
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